Per interventi di coibentazioni, per i quali si possono richiedere le detrazioni del 55% dalle imposte, si intendono le coibentazioni delle pareti verticali dei solai e dei tetti.
Sono esclusi dalla possibilita' di detrazione gli edifici fantasmi o non accatastati, possono invece avvalersi della detrazione gli edifici con regolarizzazione dell'accatastamento in corso.
In generale, per gli edifici occorre specificare il tipo di intervento a cui sono soggetti, in caso di demolizione è necessaria la fedele ricostruzione, nel rispetto dei volumi e delle sagome esistenti, per poter avvalersi della detrazione.
Se gli edifici sono soggetti in parte a demolizione ed ampliamenti, solo per la parte esistente e ristrutturata ci si può avvalere delle detrazioni, eventualmente demolita e ricostruita fedelmente.
Inoltre, l’edificio deve essere dotato di un impianto di riscaldamento esistente e l’intervento deve essere focalizzato sugli elementi esistenti e non nuovi; tali elementi, pareti verticali tetti e solai devono delimitare ed isolare termicamente locali riscaldati verso locali non riscaldati o verso l’esterno.
Il D.M. 26.10.2010 descrive i valori di trasmittanza, rispetto alla quale, quella degli elementi oggetto dell’intervento deve essere inferiore o al più uguale.
Verificate le condizioni su descritte, per l’intervento di miglioramento dell’isolamento termico degli edifici con la conseguente riduzione della spesa energetica, sono detraibili inoltre tutte le attività al contorno dell’intervento di miglioramento; tra tali attività ci sono quelle murarie, aperture e chiusure tracce, tinteggiature, spese correlate al miglioramento dell’impianto di climatizzazione invernale.
Tutte le attività sopra descritte, per la detrazione dell55% dall’IRPEF, devono essere asseverate da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale (degli ingegneri, degli architetti, dei geometri); oltre al valore limite superiore del valore di trasmittanza con riferimento al D.M. 26.01.2010 (tabella n° 2) nell’asseverazione deve essere evidenziato il miglioramento della trasmittanza ottenuto con l’intervento realizzato, confrontando il nuovo valore con il vecchio valore.
Secondo il D.M. 06.08.2009 l’asseverazione può essere redatta e contenuta nella relazione attestante le misure adottate per il contenimento della spesa energetica degli edifici e dei relativi impianti di riscaldamento, nel rispetto della legge n. 10 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni; in alternativa, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione di conformità dei lavori ai progetti redatti nel rispetto del D.M. 192/05, tale dichiarazione è obbligatoria.
Tra i documenti che deve conservare chi vuole avvalersi della detrazione, ci sono le fatture che descrivono in maniera netta e separata la voce manodopera da quella dei materiali, la ricevuta dei bonifici di pagamento bancari o postali, questi ultimi obbligatori nel caso di persone fisiche; nella causale degli stessi bonifici devono essere descritti: i dati della ditta che ha effettuato i lavori e della persona che richiede la detrazione, il numero di fattura e la relativa data di emissione, il riferimento legislativo (legge finanziaria 2007).
Inoltre deve essere conservata la ricevuta dell’invio telematico di tutti i dati dell’intervento effettuato all’ENEA, recante il codice che identifica univocamente la pratica (CPID); la documentazione deve essere invita telematicamente entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, conclusione sancita dal collaudo degli stessi lavori; tra tali documenti l’attestato di qualificazione energetico dell’edificio e la scheda descrittiva dell’intervento rispettivamente allegato A ed E del decreto edifici.
Tutta la documentazione conservata, per eventuali verifiche, in formato cartaceo dai detraenti deve essere firmati dai tecnici, ove necessario e dai detraenti.
ing. Vincenzo Granato