L'ICI, imposta comunale sugli immobili, è un’imposta che grava su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli e deve essere pagata da coloro che godono di diritti reali su tali immobili.
Per il calcolo è necessario conoscere la rendita catastale che potrà essere acquisita attraverso una visura catastale da richiedere presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, direttamente online, oppure presso gli uffici.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile) oppure per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) o infine per 34 per quelli rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
In tutti i casi il risultato andrà maggiorato del 5 per cento.
Se al fabbricato non è stata ancora attribuita una rendita catastale oppure la rendita attribuita a suo tempo non è più adeguata per variazioni strutturali o di destinazione d'uso, si può fare riferimento alla categoria e quindi alla rendita catastale attribuita a fabbricati similari.
L'importo ottenuto dovrà essere poi moltiplicato per l'aliquota ICI stabilita dal comune di appartenenza. I comuni possono deliberare aliquote Ici in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
Per favorire la stipula di contratti di locazione con affitto più contenuto rispetto a quello libero, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote Ici più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi locali definiti fra le organizzazioni della proprietà e dell'inquilino.
L'aliquota agevolata potrà essere inferiore al limite minimo del 4 per mille.
Un altro caso in cui i comuni possono fissare aliquote Ici anche inferiori al 4 per mille, è quello in cui i proprietari abbiano eseguito interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure qualora i contribuenti effettuino interventi volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo abitativo di sottotetti.
I comuni ad alta densità abitativa possono aumentare fino al limite del 9 per mille l'aliquota Ici, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Il decreto legge n. 93 del 27 Maggio 2008 in materia di disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, ha sancito l'abolizione del pagamento dell'ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come inquadrate dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
Il provvedimento riguarda anche le pertinenze (garage, cantina, box auto, ecc.) dell'abitazione principale.
Anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile di proprietà non risulti locato, potranno beneficiare dell'agevolazione di abitazione principale.
L'imposta è comunque dovuta per gli edifici appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Ricordiamo che, quando si effettua una ristrutturazione che comporti variazione della categoria catastale e, quindi, della relativa rendita, (ad esempio se cambia il numero di vani di un appartamento) va presentata denuncia di variazione catastale all'Agenzia del Territorio.
Come effettuare il pagamento ICI con il modello F24
Da qualche anno è stata introdotta la possibilità di effettuare il pagamento anche tramite modello F24.
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Sanzioni per i ritardatari
I contribuenti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento dell' ICI, possono regolarizzare la loro posizione debitoria evitando l'applicazione della sanzione ordinaria, a condizione che la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate verifiche amministrative.
La sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo dovuto, è ridotta:
- al 2,50% se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- al 3% se il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata commessa la violazione.
Il versamento della sanzione deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi dovuti, calcolati ad un tasso del 3% annuo, applicati però giorno per giorno e cioè pari allo 0,0082191% per ogni giorno di ritardo.
Come calcolare l'ICI ?
(Rendita catastale x 105 x aliquota comunale / 1000) / 2 = rata semestrale
Calcolo ICI
Per conoscere le aliquote ICI, inserisci il Comune di appartenenza:
Fonte ANCI-CNC www.ancicnc.it
Il risultato finale equivale all'imposta relativa all'intero anno e riferita ai 1000/1000 di proprietà.