Scaduto il termine utile del 18 giugno 2012 per il vesramento dell'IMU, oggi è ancora possibile mettersi in regola con il pagamento dell'imposta aggiungendo all'importo da versare il "calcolo ravvedimento operoso IMU" per il ritardato pagamento.
Infatti, aderendo all’Istituto del ravvedimento operoso, permette di sanare la propria posizione nei confronti del fisco.
Vediamo cos’è il ravvedimento operoso:
è una forma di autodenuncia di un mancato tributo allo Stato, agli Enti locali, ecc. nel modo meno traumatico e sanzionatorio a favore del contribuente che si “ravvede” nel tempo utile di un anno rispetto al termine di pagamento fissato dalla legge.
L'instituto del “Ravvedimento Operoso” è stato normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nell’anno solare successivo alla scadenza dell’imposta dovuta sono possibili tre forme di perdono autodenunciandosi per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, che possono ridurre la sanzione prevista del 30%.


1) Ravvedimento operoso veloce:
avviene quando il pagamento della somma dovuta viene fatto entro le prime due settimane (14 giorni) di ritardo.
In tal caso occorre versare la somma dovuta a titolo di imposta, prevede una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e gli interessi legali pari al 2,5% quantificati dal primo giorno successivo a quello della scadenza, fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Esempio:pagamento effettuato con 10 giorni di ritardo su un importo dovuto di €. 100,00 gg. 10 x 0,2% x €. 100,00 = €. 2,00 gg. 10 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 0,07
Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 102,07
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2) Ravvedimento operoso mensile:
è possibile aderire quando il pagamento della somma dovuta viene eseguito dal 15° giorno e fino al 30° giorno successivo alla scadenza del termine.
In tal caso occorre versare la soma dovuta a titolo di imposta, una sanzione pari al 3% calcolata sulla somma dovuta e gli interessi legali del 2,5% annui calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Esempio:pagamento effettuato con 30 giorni di ritardo su un importo dovuto di €. 100,00 il 3,00% x €. 100,00 = €. 3,00 gg. 30 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 0,21
Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 103,21
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3) Ravvedimento annuale:
è possibile aderire quando il pagamento della somma dovuta viene eseguito dal 30° giorno e fino ad un anno dalla scadenza del termine.
In tal caso occorre versare la soma dovuta a titolo di imposta, una sanzione pari al 3,75% calcolata sulla somma dovuta e gli interessi legali (2,5%) calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno del pagamento.
Esempio:pagamento effettuato con 350 giorni di ritardosu un importo dovuto di €. 100,00 il 3,75% x €. 100,00 = €. 3,75 gg. 350 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 2,40
Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 106,15
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Come precisato
dall'Agenzia delle Entrate nel chiarimento n. 35/E del 12 aprile 2012, anche in caso di ravvedimento,
le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all'imposta dovuta in ragione della stessa quota spettante al Comune a allo Stato.

- Ricordarsi di barrare la casella
Ravv.Trascorso oltre
un anno dalla scadenza del termine previsto
non sarà più possibile sanare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
In tal caso sarà lo
Stato o altro Ente a richiedere il pagamento dell’imposta non versata, maggiorata della sanzione pari al
30% e dei relativi interessi fino alla data della notifica dell’atto.