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Calcolo ravvedimento operoso IMU

Chi non ha pagato al fisco l'IMU può ancora farlo aggiungendo nel calcolo dell'importo da versare la sanzione ottenuta con il calcolo ravvedimento operoso IMU.

Calcolo ravvedimento operoso IMU

IMU: calcolo ravvedimento operosoScaduto il termine utile del 18 giugno 2012 per il vesramento dell'IMU, oggi è ancora possibile mettersi in regola con il pagamento dell'imposta aggiungendo all'importo da versare il "calcolo ravvedimento operoso IMU" per il ritardato pagamento.

Infatti, aderendo all’Istituto del ravvedimento operoso, permette di sanare la propria posizione nei confronti del fisco.

Vediamo cos’è il ravvedimento operoso:

è una forma di autodenuncia di un mancato tributo allo Stato, agli Enti locali, ecc. nel modo meno traumatico e sanzionatorio a favore del contribuente che si “ravvede” nel tempo utile di un anno rispetto al termine di pagamento fissato dalla legge.

L'instituto del “Ravvedimento Operoso” è stato normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nell’anno solare successivo alla scadenza dell’imposta dovuta sono possibili tre forme di perdono autodenunciandosi per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, che possono ridurre la sanzione prevista del 30%.



Calcolo IMU


IMU: ravvedimento operoso veloce

1) Ravvedimento operoso veloce:

avviene quando il pagamento della somma dovuta viene fatto entro le prime due settimane (14 giorni) di ritardo.

In tal caso occorre versare la somma dovuta a titolo di imposta, prevede una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e gli interessi legali pari al 2,5% quantificati dal primo giorno successivo a quello della scadenza, fino al giorno dell’effettivo pagamento.


Esempio:

pagamento effettuato con 10 giorni di ritardo su un importo dovuto di €. 100,00

gg. 10 x 0,2% x €. 100,00 = €. 2,00

gg. 10 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 0,07

Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi)  €. 102,07


IMU: ravvedimento operoso mensile

2) Ravvedimento operoso mensile:

è possibile aderire quando il pagamento della somma dovuta viene eseguito dal 15° giorno e fino al 30° giorno successivo alla scadenza del termine.

In tal caso occorre versare la soma dovuta a titolo di imposta, una sanzione pari al  3% calcolata sulla somma dovuta e gli interessi legali del 2,5% annui calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno dell’effettivo pagamento.


Esempio:

pagamento effettuato con 30 giorni di ritardo su un importo dovuto di €. 100,00

il 3,00% x €. 100,00 = €. 3,00

gg. 30 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 0,21

Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 103,21


IMU: ravvedimento operoso annuale

3) Ravvedimento annuale:

è possibile aderire quando il pagamento della somma dovuta viene eseguito dal 30° giorno e fino ad un anno dalla scadenza del termine.

In tal caso occorre versare la soma dovuta a titolo di imposta, una sanzione pari al 3,75% calcolata sulla somma dovuta e gli interessi legali (2,5%) calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza fino al giorno del pagamento.


Esempio:

pagamento effettuato con 350 giorni di ritardosu un importo dovuto di €. 100,00

il 3,75% x €. 100,00 = €. 3,75

gg. 350 x 2,5/100 x €. 100,00/365 = €. 2,40

Totale a pagarsi (dovuto+sanzioni+interessi) €. 106,15


Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel chiarimento n. 35/E del 12 aprile 2012, anche in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della stessa quota spettante al Comune a allo Stato.

- Ricordarsi di barrare la casella Ravv.

Trascorso oltre un anno dalla scadenza del termine previsto non sarà più possibile sanare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.

In tal caso sarà lo Stato o altro Ente a richiedere il pagamento dell’imposta non versata, maggiorata della sanzione pari al 30% e dei relativi interessi fino alla data della notifica dell’atto.

Articolo: Calcolo ravvedimento operoso IMU
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  • Pier Sante
    Gli interessi e sanzioni per ritardato pagamento vanno in parte uguale comune e stato??
    Domenica 6 Gennaio 2013, alle ore 14:53 Rispondi a questo commento
  • Facci Giuseppe
    Chiarissimo, breve ed efficace. Complimenti
    Mercoledì 19 Dicembre 2012, alle ore 20:48 Rispondi a questo commento
  • Redazione Lavorincasa.it
    Per Sonia: Gentile Sonia, la rata in scadenza al 17/12/2012 è di €. 172,00 La rata del 18/06/2012 con ravvedimento calcolato fino al 31/12/2012 è di €. 181,00
    Lunedì 17 Dicembre 2012, alle ore 17:52 Rispondi a questo commento
  • Redazione Lavorincasa.it
    Per Bruno: Egregio sig. Bruno, La legge prevede sugl'immobili storici o inagibili, un abbattimento dell'imponibile del 50%.
    Nel suo caso le unità immobiliari sono catastalmente 2 ed in comproprietà nella misura del 50% con altri soggetti.
    Il calcolo viene fatto sulla metà dell'imponibile (immobile storico o inagibile) il risultato ottenuto diviso a metà tra Lei e la restante quota.
    In parole povere, pagherà il 25% del dovuto.
    Per quanto riguarda il mancato pagamento della prima rata dell'Imu potrea farlo con il ravvedimento operoso con una piccola sanzione del 3,75% oltre agli interessi legali del 2,50% annui calcolati per gli effettivi giorni di ritardo.
    Oltre l'anno scattano le sanzioni vere e proprie.

    Lunedì 17 Dicembre 2012, alle ore 17:43 Rispondi a questo commento
  • Redazione Lavorincasa.it
    Per Sasso Isabella: L'Istituto del ravvedimento operoso prevede per chi non ha pagato nei tempi previsti o ha erroneamento versato una somma inferiore al dovuto, di "ravvedersi" nel tempo utile di un anno.
    Tutto ciò ha un piccolo costo aggiuntivo che nel Suo caso, sulla differenza di €. 25,70 viene maggiorata di 1,40.
    Per il pagamento con l'F24 nella sezione IMU ed altri tributi locali, dovrà inserire nella prima riga:
    - il codice catastale del comune ove è ubicato l'immobile;
    - barrare la casella del ravvedimento e quella dell'acconto;
    - inserire il n. degli immobili, codice tributo 3918 (per il comune);
    - immettere il codice rateizzazione 0101;
    - l'anno di riferimento 2012 e l'importo di €. 14,00.
    Stesso discorso nella seconda riga ad eccezione del codice tributo 3919 (per lo Stato).

    Lunedì 17 Dicembre 2012, alle ore 17:26 Rispondi a questo commento
  • Redazione Lavorincasa.it
    Per L. Stasi e Antonio: Si, si può pagare anche in ritardo.
    Con il ravvedimento operoso sono previste le seguenti sanzioni:
    - 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14°
    - 0,3% " " " " " oltre il 14° e fino al 30° del 3,75% per pagamenti oltre i trenta giorni e interessi legali del 2,50% annui.
    Naturalmente superato l'anno di scadenza scattano le sanzioni vere e proprie.
    Saluti dalla Redazione di Lavorincasa.it

    Lunedì 17 Dicembre 2012, alle ore 17:23 Rispondi a questo commento
  • Sonia
    Vorrei sapere il calcolo dell'IMU per prima casa nel comune di Roma con il ravvedimento operoso.
    La rendita catastale è di euro 766,94,al 50% con mio marito ho 2 figli a carico al 100%.

    Domenica 16 Dicembre 2012, alle ore 19:23 Rispondi a questo commento
  • L. Stasi
    Stesso problema evidenziato da Antonio.
    E' possibile effettuare il ravvedimento sul saldo IMU?
    A dicembre purtroppo non sarò in grado di pagare. Grazie

    Venerdì 14 Dicembre 2012, alle ore 21:13 Rispondi a questo commento
  • Bruno
    Non ho pagato a giugno l'acconto dell'imu per la seconda casa, vorrei delucidazioni in merito.
    Nel dettaglio: Immobile storico o inagibile sito in Ariano Irpino (codice comune A399), con rendite catastali di 15€(quindici) l'uno, poichè con due numeri civici; quota di possesso 50%; aliquota di 8,80 per mille(recuperatata sul sito del comune stesso);
    Sicuro di una dettagliata consulenza, porgo i miei più cordiali saluti. P.S. il possessore dell'altra quota ha pagato secondo i termini prestabiliti dalla legge.

    Venerdì 14 Dicembre 2012, alle ore 12:42 Rispondi a questo commento
  • Sasso Isabella
    Ho effettuato il versamento 1 rata IMU per la casa di campagna codice 3913 importo E.28,56 per un valore catastale 170.
    Solo ora ho saputo che non essendo iscritta ai coltivatori diretti avrei dovuto pagare la somma di E. 54,26 con codice 3918 ossia altri fabbricati.
    Vi chiedo il calcolo del ravvedimento e sopratutto come compilare il modello F.24

    Mercoledì 12 Dicembre 2012, alle ore 12:02 Rispondi a questo commento
  • Antonio
    Vorrei ritardare il pagamento della 2a rata IMU per 2a casa (2080 €) di 5 mesi.
    Mi potreste fare il conteggio e la compilazione dell'F24.
    Resto in attesa di Vostro cortese riscontro. Grazie e cordiali saluti Antonio

    Martedì 11 Dicembre 2012, alle ore 18:01 Rispondi a questo commento
  • Lino
    Salve, a giugno ho effettuato il pagamento imu sulla seconda casa. destinando tutto l'importo al comune, anzichè metà al comune e l'altra metà allo stato. Ora dovrei fare il pagamento del saldo.
    E' possibile sanare il tutto facendo il conguaglio e cioè destinando allo stato la quota non versata a giugno togliendola dalla quota del comune?

    Domenica 9 Dicembre 2012, alle ore 18:08 Rispondi a questo commento
  • Salvatore
    Salve, a giugno ho dimenticato di pagare l'IMU per la seconda casa (è una quota di una casa ereditata).
    La cifra complessiva è di 90 € : avrei dovuto pagare a giugno 46 € e ora entro il 17 dicembre dovrò pagare 44 €.
    Da quanto ho capito dovrei pagare il ravvedimento annuale sulla prima rata, calcolato in base al giorno in cui andrò a effettuare il pagamento.
    Se pagassi oggi, 6 dicembre, dal 17 giugno dovrebbero essere 171 giorni.
    Dovrei quindi pagare (mi corregga se sbaglio) 1.725 € + gli interessi sui 171 giorni, ovvero 0.5387 €, per un totale di 2.26 € di mora.
    Quindi la prima rata diverrebbe 46 € + 2.26 € = 48.26 €, è corretto?
    Ora, il tutto se non erro va sommato alla seconda rata, ovvero 44 €, per cui diventa 48.26 + 44 = 92.26 €.
    Quello che chiedo è se il calcolo è stato fatto correttamente; non ho ben capito come funziona l'arrotondamento, con tutti questi centesimi.
    Il problema principale ora, è COME scrivere il tutto sull'F24.
    Mi chiedo in particolare se la mora comprensiva di interessi, va suddivisa a metà tra comune e stato: il comune in questione ha mantenuto un'aliquota dello 0.76% sulla seconda casa.
    Mi chiedo inoltre quali siano le caselle corretta da barrare.
    Devo scrivere 4 righe?
    2 per la prima rata, barrando le caselle ravv, acconto, e altre due per il saldo, barrando saldo, cioè così?
    3918 24.13 (barrando caselle ravv + acconto)
    3919 24.13 (barrando caselle ravv + acconto)
    3918 22 (barrando casella saldo)
    3919 22 (barrando casella saldo)
    O invece (come credo) devo usare solo due righe, così?:
    3918 46.13 € (barrando caselle ravv + saldo)
    3919 46.13 € (barrando caselle ravv + saldo)
    Chiedo scusa se sono stato prolisso.
    Confido nel Suo aiuto Cordiali Saluti Salvatore

    Giovedì 6 Dicembre 2012, alle ore 14:06 Rispondi a questo commento
  • Carlo
    Buongiorno al pagamento della 1 Rata del 18 Giugno ho commesso un errore di € 11,00. Questa differenza la posso versare con il ravvedimento operoso? Grazie
    Mercoledì 5 Dicembre 2012, alle ore 11:41 Rispondi a questo commento
  • R. Brambilla
    Salve. Al pagamento dell'acconto a giugno, ho omesso la quota dovuta allo Stato (seconda casa) di 250 €, ora a tale quota dovrò aggiungere la sanzione del 3.75%, ovvero 9.4375€ e gli interessi per mezzo anno.
    Al 2.5% sono altri 3.125. Sono giusti questi interessi?
    Da dove viene il 2.5%?
    Devo usare il modulo F24 con il solito codice 3919 per la quota Stato?
    Grazie mille

    Mercoledì 5 Dicembre 2012, alle ore 11:12 Rispondi a questo commento
  • Max De Poli
    Buongiorno, al pagamento dell'acconto ho effettuato i calcoli per la mia abitazione considerandola prima casa nonostante all'epoca non vi avessi ancora trasferito la residenza.
    In pratica ho pagato 38 € per 8 mesi di possesso con la voce IMU prima casa anzichè 99 € di quota Comune + 99 € di quota Stato.
    Penso di dover effettuare il ravvedimento operoso per sanare l'acconto per le quote IMU Seconda casa quota comune e IMU quota Stato.
    Posso considerare i 38 € erronamente anticipati come quota IMU prima casa come parte del saldo dovuto, o devo per forza pagare il saldo corretto e poi chiedere il rimborso dei 38 € non dovuti?
    Riepilogo: IMU annua calcolata correttamente per 4 mesi di possesso come 2° casa e 4 mesi come 1° casa: quota comune 1° casa 38 €, quota Stato 2° casa 99 €, quota comune 2° casa 162 €.
    Anticipo pagato: 38 € (Comune 1° casa - errato, all'epoca non contava come prima casa) Avrei dovuto pagare: 99 € quota Stato + 99 € quota comune 2° casa Saldo: 63 € quota comune 2° casa + 38 € quota comune 1° casa (?) Grazie Max

    Lunedì 3 Dicembre 2012, alle ore 17:03 Rispondi a questo commento
  • Roberto Nucci
    Buongiorno, ho una domanda alla quale vorrei una vostra cortese risposta, la mia situazione è la seguente:
    - Abitazione principale rendita € 317.62
    - Pertinenza abitazione principale C6 rendita € 136.29
    - Pertinenza abitazione principale C6 rendita € 53.04
    Ho commesso un errore nel versamento della prima rata dell'IMU 2012, non considerando il fatto che una sola pertinenza C6 può essere iscritta all'aliquota privilegiata per l'abitazione principale.
    Ho quindi compilato un solo rigo F24 con indicati 3 immobili e causale 3912, pagando l'acconto di € 70.
    Come devo compilare ora, in fase di saldo, il modello F24 per correggere l'errore ed imputare la seconda pertinenza C6 con aliquota ordinaria?
    Grazie mille

    Lunedì 26 Novembre 2012, alle ore 10:49 Rispondi a questo commento
  • Redazione
    Per Arrighi Simona:
    Gent.ma Simona, per l'acconto IMU 2012 scaduto il 17 giugno può ancora farlo, pagando una piccola sanzione e gl'interessi legali aderendo al ravvedimento operoso, nel Suo caso l'annuale.
    La legge prevede, per il pagamento tardivo, ma spontaneo, l'applicazione di una sanzione del 3,75% e gli interessi legali in vigore del 2,50% all'anno, calcolati per dietimi cioè per ogni giorno di effettivo ritardo.

    Un esempio:
    - rata scaduta il 17/06 di €. 100,00
    - sanzione del 3,75% di €. 100,00 e sono pari a €. 3,75
    - intesessi del 2,50% ogni anno.
    Tradotti in dietimi: €. 100,00 x 2,50% = €. 2,50/365 = €. 0,006849 per ogni giorno di ritardo.

    Nella fattispecie avremo fino alla data odierna:
     - giugno gg. 13 - luglio gg. 31 - agosto gg. 31 - settembre gg. 30 - ottobre gg. 31 - novembre gg. 20
    Totale gg. 156 x €. 0,006849 = €. 1,06844 arrotondato ad €. 1,07
    Il ravvedimento della rata scaduta per ogni €. 100,00 duvuto è di €. 4,82

    Il pagamento deve essere effettuato sul mod. F24 applicando i seguenti codici:
    - 1casa cod. 3912 al comune
    - 2casa cod. 3918 al comune
    - " " " "   cod. 3919 allo Stato

    La Redazione di LAVORINCASA.it

    Mercoledì 21 Novembre 2012, alle ore 10:18 Rispondi a questo commento
  • Annalisa Aghito
    Mi lascia un pò dubbiosa il cosiddetto "importo dovuto".
    Cioè ipotizzando di pagare la prima rata imu a fine settembre anzichè a giugno " l'importo dovuto" su cui si calcola il ravvedimento è il totale dell'imposta o solo l'importo della prima rata?

    Martedì 20 Novembre 2012, alle ore 21:02 Rispondi a questo commento
  • Arrighi Simona
    Buongiorno, non ho pagato la prima rata IMU, ma intendo pagarla insieme al saldo il 17.12.2012, come faccio a fare il calcolo esatto del ravvedimento operoso sulla prima rata scaduta? Grazie
    Martedì 20 Novembre 2012, alle ore 15:05 Rispondi a questo commento
  • Arch. Carmen Granata
    Per Giancarlo Varesi: sì, è possibile entro un anno.
    Martedì 16 Ottobre 2012, alle ore 11:21 Rispondi a questo commento
  • Giancarlo Varesi
    Buongiorno, è stata versata l'IMU nelle due rate Giugno e Settembre in ritardo senza contestuale ravvedimento operoso.
    Chiedo se è possibile il ravvededimento operoso ora con F.24 contenente solo i calcoli di interessi, sanzioni e codici, grazie.

    Domenica 14 Ottobre 2012, alle ore 09:25 Rispondi a questo commento
  • P. Esposito
    Per Paola Cannizzaro: Gent.ma Paola, secondo quanto previsto dalla legge sono da corrispondere (se il pagamento viene effettuato entro due settimana dalla scadenza) una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo + gli interessi legali nella misura del 2,5% annuo.
    Oltre tale termine viene maggiorata la sanzione.
    Nel Suo caso il tutto si risolve con poco meno di 1,00 di maggiorazione.
    Nella fattispecie si hanno:
     - Importo del tributo o tassa pari a €. 46,00
     - Sanzione del 2% (0.2% x 10gg.) €. 0,92
     - Interessi del 2,5%/365gg x 10gg. €. 0,03
     Pertanto l'importo da pagarsi, entro il 27/09, è di €. 46,95 sull'apposito mod. F24
    Cordiali saluti.

    Mercoledì 26 Settembre 2012, alle ore 17:14 Rispondi a questo commento
  • Paola Cannizzaro
    Vorrei calcolare imu di € 46.00 per il 2° trimestre con 10 gg di ritardo. Grazie Paola
    Martedì 25 Settembre 2012, alle ore 12:57 Rispondi a questo commento

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