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Quando i rumori in casa possono portare alla condanna penale?

Nel caso di rumori eccessivi provenienti da un appartamento, per arrivare alla condanna penale non basta che il fastidio sia avvertito solamente dai vicini di casa.
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Disturbo delle persone


Forse in molti ignorano che le grida, i rumori dovuti a spostamenti di sedie ed in genere ogni tipo di rumore provocato dal vivere quotidiano, se eccessivo, può portare addirittura alla sanzione penale.

RumoreDetta più semplicemente: far rumore in casa (come in altri luoghi, es. ufficio) può essere un reato.

Esattamente la norma di riferimento è l'art. 659 del codice penale, rubricata Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, che al primo comma recita:

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

La dottrina e la giurisprudenza, ossia gli addetti ai lavori, nel corso del tempo hanno più volte specificato che il reato in esame è un reato di pericolo presunto.

In buona sostanza si punisce un comportamento non perché ha causato danno a qualcuno ma perché potrebbe essere dannoso per un numero potenzialmente indefinito di persone.


Rumori e abitanti del condominio e prove


Rumori e condanneQuesta è una delle maggiori peculiarità della norma in esame; il rumore, per essere penalmente rilevante, non deve solo disturbare i vicini di casa ma dev'essere in grado di disturbare un numero indeterminato di persone (es. il vicinato, i passanti. ecc.).

In tal senso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12939 del 19 marzo 2014 ha risolto un caso di condanna penale per rumori eccessivi.

Nel caso di specie l'imputato era stato condannato tanto in primo quanto in secondo grado perché, dicevano i giudici di merito, le prove della rilevanza penale del suo comportamento erano schiaccianti.

L'imputato ricorreva in Cassazione lamentandosi, tra le altre cose, del fatto che il suo comportamento non era considerabile penalmente rilevante.

Gli ermellini non si sono trovati d'accordo ed hanno rigettato il ricorso.

A loro modo di vedere, infatti, la sentenza di condanna impugnata dall'imputato nel caso sottoposta alla loro attenzione risulta allineata all'orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 3348 del 16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694; sez. 1, n. 7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, 251406), secondo il quale, per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui.

Questo è il contesto generale. Se i rumori sono causati da persone che abitano in condominio, prosegue la Corte per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica (Cass 19 marzo 2014, n. 12939).

Insomma se i rumori disturbano solamente i vicini (intesi quali condomini abitanti l'edificio) non si potrà giungere all'applicazione della sanzione penale.

Come provare che si è ecceduto nei rumori?

Ogni mezzo è buono e quindi il giudice dovrà tenere conto delle risultanze testimoniali, delle eventuali prove documentali (perizie, ecc.) e di ogni altro mezzo di prova (tra quelli previsti dall'ordinamento) in grado di dimostrare la rumorosità e di conseguenza, giungere ad una sentenza di condanna o di assoluzione.

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