Per gli edifici esistenti, accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e dotati di impianto di climatizzazione invernale, tutte le spese sostenute per la riqualificazione energetica possono essere detratte dall'IRPEF, premesso che anche l'ICI sia stata pagata nei casi in cui si doveva.
La detrazione è regolamentata dalla legge finanziaria 2007, in particolare dall’articolo 1 comma 344; l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve superare i limiti descritti dall’allegato A del D.M. 11.03.2011, per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2008; l’indice di prestazione deve essere valutato con riferimento all’intero edificio e non solo per sue singole parti o unità immobiliari.
In caso di demolizioni
degli edifici, la detrazione può essere richiesta solo nel caso di fedele ricostruzione dell’edificio esistente, nel rispetto delle volumetrie e delle sagome.
Anche nei casi di ristrutturazione ed eventuali ampliamenti degli edifici, sono ammessi alla detrazioni solo gli interventi riguardanti le parti esistenti; in tal caso non si potrà far riferimento al comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ma eventualmente ai commi 345, 346, 347 rispettivamente riguardanti gli interventi di coibentazioni di pareti verticali, tetti, solai, infissi serramenti; pannelli solari termici; caldaie a condensazione.
Negli ultimi casi descritti, la detrazione è naturalmente vincolata alle caratteristiche, dei materiali, degli impianti e dei relativi accessori e posa in opera.
Per le altre opere che possono essere detratte, nel caso di riqualificazione globale degli edifici, non ci sono indicazione precise e dettagliate dalle attuali norme e leggi, l’interpretazione più semplice della Legge Finanziaria 2007 e delle successive modifiche ed integrazioni lascia intendere la possibilità di agevolazioni per qualsiasi tipo di intervento che riduca la spesa energetica del’edificio considerato secondo le norme.
Tra i possibili interventi, agevolabili in termini di riqualificazione energetica globale, possono quindi essere considerati tutti quelli non descritti specificatamente negli altri commi dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007; tutti i generatori di calore anche con tecnologia diversa da quella a condensazione, come la cogenerazione, rigenerazione, etc.
Documentazione
L’asseverazione di un tecnico professionista abilitato è necessaria per assicurare un indice di prestazione energetica dell’edificio, oggetto dell’intervento, non superiore
ad i valori indicati nel D.M. 11.03.2008.
L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione di conformità, realizzata dal direttore dei lavori, ai progetti delle opere realizzate, come indicato dal Decreto Legislativo 192/2005; in alternativa l’asseverazione può essere inclusa nella relazione tecnica necessaria per attestare il contenimento della spesa energetica secondo la Legge n. 10 del 1991.
Come in tutti gli altri casi di interventi agevolabili intermini di detrazioni dall’IRPEF, devono essere conservate, da chi si avvale della detrazione, tutte le fatture di spesa con i relativi bonifici bancari o postali e la ricevuta informatica dell’invio telematico della documentazione all’ENEA: http://finanziaria2011.enea.it per i lavori terminati nel 2011.
La documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori, definita dalla data di collaudo; tra i principali documenti: la qualifica energetica dell’edificio e la scheda informativa dell’intervento realizzato, secondo il D.M. 19.02.2007.
ing. Vincenzo Granato