LEGGI REGIONALI PER RECUPERO ABITATIVO
Diverse Regioni italiane, nel corso degli anni, hanno emanato normative finalizzate al recupero abitativo dei sottotetti.
Il recupero abitativo dei sottotetti è un tema molto importante dal punto di vita urbanistico, perché permette di realizzare nuove unità abitative senza incrementare il peso urbanistico che grava sulle città quando si costruiscono nuovi edifici, con la conseguente scomparsa di spazi a verde. Inoltre può contribuire al riutilizzo di molti volumi presenti all’interno dei centri storici.
Trattandosi di leggi regionali, esistono naturalmente delle differenze da regione a regione sui requisiti necessari e sulle procedure da seguire per procedere al recupero abitativo.
Vediamone una breve rassegna per capire le differenze tra una normativa e l’altra.
RECUPERO ABITATIVO: Lombardia
Legge Regionale n. 15 del 15 luglio 1996
La Regione Lombardia è stata la prima a legiferare in materia, emanando la legge n. 15 nel 1996.
In base a questa normativa si può precedere al recupero abitativo di un sottotetto se questo è già esistente al momento della richiesta, quindi ultimato al rustico e nella copertura. Per i sottotetti di nuova costruzione è necessario attendere 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
Affinchè un sottotetto possa diventare abitabile è necessario che abbia un’altezza media ponderale, calcolata dividendo il volume della parte che supera i 150 cm di altezza per la relativa superficie, di almeno 240 cm, ridotti a 210 nei comuni situati a più di 1000 m di altitudine sul livello del mare.
Naturalmente è necessario che il sottotetto presenti i necessari parametri di igiene e salubrità di un edificio abitabile. Pertanto è consentita l’apertura di finestre, abbaini, lucernari che assicurino gli adeguati rapporti aeroilluminanti. Inoltre sono consentite modifiche delle linee di gronda e di colmo, nonché dell’inclinazione delle falde, purché nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
Ai fini del recupero abitativo è inoltre necessario operare gli opportuni interventi di isolamento termico per contenere i consumi energetici.
Le opere previste per il recupero abitativo di un sottotetto richiedono la presentazione di un Permesso di costruire e il pagamento degli oneri relativi.
RECUPERO ABITATIVO: Emilia Romagna
Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 1998
La Regione Emilia Romagna ha promulgato la legge in materia n. 11 del 1998.
L’altezza media richiesta è di 2,40 m diminuita a 2,20 m per i Comuni facenti parte delle Comunità Montane. Falde ed altezze non possono essere modificate, mentre per l’apertura di fonti illuminanti è richiesto un rapporto aeroilluminante di 1/16.
Per questa Regione la realizzazione di nuove unità abitative deve essere subordinata al reperimento di parcheggi pertinenziali, nelle quantità prescritte dalla normativa vigente.
RECUPERO ABITATIVO: Piemonte
Legge Regionale n. 21 del 6 agosto 1998
La Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21, disciplina la materia in Piemonte.
Requisito fondamentale affinché il sottotetto possa essere recuperato è che sia esistente ed ultimato alla data di entrata in vigore della legge.
L’altezza media interna è fissata in 2,40 m per locali di abitazione (cucina, soggiorno,camere) e 2,20 per locali accessori e di servizio (bagni, corridoi, ripostigli, angolo cottura, ecc.). Valori che per le Comunità Montane vengono ridotti rispettivamente a 2,20 m e 2,00 m.
Il recupero è ammesso anche in deroga ai parametri edilizi ed urbanistici stabiliti dalla normativa vigente, fermo restando la possibilità per le amministrazioni comunali di disporre l’esclusione di alcune parti del territorio.
Il calcolo degli oneri concessori avviene computando un volume virtuale basato su una altezza di 3,00 m. Gli oneri usufruiscono di una riduzione se il recupero costituisce pertinenza di un’abitazione già esistente.
RECUPERO ABITATIVO: Veneto
Legge Regionale n. 12 del 6 aprile 1999
La legge regionale veneta, la n. 12 del 1999, si applica a sottotetti che risultino ultimati entro il 31 dicembre 1998.
Il valore dell’altezza media utile per locali di abitazione ed accessori è uguale a quello stabilito dal Piemonte, ma viene calcolato dividendo per la superficie la parte di volume eccedente 1,80 m di altezza, ridotta a 1,60 cm per le Comunità Montane.
RECUPERO ABITATIVO: Campania
Legge Regionale n. 15 del 28 novembre 2000

La Regione Campania ha invece emanato una normativa per il recupero abitativo dei sottotetti nel 2000, la n. 15.
In questo caso è necessario che il sottotetto esistente, realizzato in maniera legittima o sanato ai sensi delle leggi 47/85 o 724/94, sia stato realizzato entro il 17 ottobre 2000.
L’altezza media da rispettare è di 240 cm, calcolati come altezza media interna, frutto del rapporto tra il volume interno lordo e la superficie interna lorda.
Non sono ammesse modifiche dell'altezza di colmo e gronda, nonché modifiche delle falde, però è consentito l’abbassamento della quota dell’ultimo solaio esistente, purché non comporti pregiudizio alla statica dell’immobile, all’estetica della facciata e all’abitabilità del piano sottostante.
RECUPERO ABITATIVO: Liguria
Legge Regionale n. 24 del 6 agosto 2001
La Regione Liguria ha emanato nel 2001 una legge che pende in considerazione i sottotetti edificati entro la data di entrata in vigore della normativa.
A differenza delle altre regioni, la Liguria applica la possibilità di recupero non solo ai sottotetti facenti parte di edifici a destinazione residenziale, ma anche a quelli aventi destinazione di tipo turistico-ricettiva.
La possibilità fu estesa anche ad edifici in corso di costruzione alla data di
entrata in vigore della legge, previa presentazione di variante al titolo concessorio.
La legge prescrive anche l’obbligo di reperimento di parcheggi pertinenziali in misura di 1 mq per ogni mc abitativo recuperato o, in alternativa, nell’impossibilità di reperire spazi idonei, all’obbligo di versamento al comune di una somma equivalente al valore di mercato di tali parcheggi.
Il valore degli oneri concessori da corrispondere è ridotto del 50% sia nel caso di interventi che non comportino la creazione di nuova unità abitativa, sia nel caso in cui si tratti di Edilizia residenziale pubblica.
L’altezza media interna si calcola considerando un solaio virtuale posto a quota media tra l’altezza minima e quella massima del tetto e non deve essere inferiore a 2,30 cm per gli spazi abitativi e 2,10 per quelli accessori.
RECUPERO ABITATIVO: Basilicata
Legge Regionale n. 8 del 4 gennaio 2002

In Basilicata la legge assimila gli interventi di recupero dei sottotetti che comportino collegamento diretto con l’unità immobiliare sottostante a interventi per opere interne, e quindi sono soggetti a Denuncia di inizio attività.
Invece, il recupero dei sottotetti ad uso autonomo è soggetto alla richiesta di Permesso di costruire.
Non sono ammesse modifiche al tetto, se non per l’apertura di finestre nella misura non superiore al 15% della superficie della falda del tetto.
RECUPERO ABITATIVO: Calabria
Legge Regionale n. 19 del 16 maggio 2002
In Calabria la materia è disciplinata nell’ambito della Legge Urbanistica regionale, all’art. 49, comma 2.
I requisiti previsti sono quelli di opportuna idoneità statica dell’edificio, altezza media ponderale di 2,20 m ridotta a 2,00 per i comuni al di sopra degli 800 m, e rapporto aeroilluminante pari a 1/15.
E’ ammesso l’abbassamento del solaio intermedio, purché l’altezza dell’unità immobiliare sottostante non risulti inferiore a 2,70 m.
Anche in questo caso per intervento di collegamento con unità preesistente è ammessa la semplice DIA.
In ogni caso il volume del sottotetto recuperato non può eccedere del 25% quello dell’edificio di cui fa parte.
RECUPERO ABITATIVO: Sicilia
Legge Regionale n. 4 del 16 aprile 2003

Nell’ambito della Legge Finanziaria per il 2003 della Regione autonoma Sicilia, all’art. 18, Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio, è disciplinato anche il recupero abitativo dei sottotetti.
Gli interventi necessari possono essere richiesti tramite Concessione Edilizia (in Sicilia è in vigore ancora tale dizione) o Denuncia di inizio attività.
L’altezza media ponderale da rispettare è di 200 cm. Anche in questo caso è necessario lasciare invariate altezza e inclinazione delle falde.
DOVE RIVOLGERSI
Velux ha creato casa-luce.it, il sito dedicato alle mansarde, dove potrete trovare una raccolta di leggi e regolamenti nel campo dell’edilizia utili a chi vive in una mansarda o a chi sta progettando di recuperare un sottotetto e di trasformarlo nella sua prossima casa.
arch. Carmen Granata