La raccolta differenziata è proprio vero: fa la differenza!
Produrre una quantità di rifiuti minore sarebbe meglio ma separarli è già un contributo notevole per migliorare la nostra Terra.
Le operazioni di riciclo, come ben sappiamo, sono onerose ma il gioco vale la candela!
Come un tempo le candele erano preziose e non le si sprecavano in operazioni inutili ed
inopportune, così oggi i rifiuti sono un bene prezioso e non vanno distrutti senza utilità.
Fronteggiare l’emergenza allora deve divenire uno status simbol di tutti ed un dovere dei cittadini.
Il D.M. 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, parla chiaro:
Vi è la necessità di definire il lavoro dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio.
Il Decreto è volto all’approfondimento sull’argomento spiegando in modo chiaro e conciso i requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati:
1) Ubicazione del centro di raccolta;
2) Requisiti del centro di raccolta;
3) Struttura del centro;
4) Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta;
5) Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta;
6) Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta;
7) Durata del deposito.
L’allegato tecnico suddiviso in 3 parti, di cui una dedicata alle prescrizioni operative e gestionali e le altre due alla modulistica per la registrazione dei rifiuti, in entrata ed in uscita da e per il centro di raccolta, dovrebbe l’incentivazione alla differenziazione facilitando i compiti per molti.
I rifiuti ben separati, avviati in tali impianti di trattamento, lo abbiamo già esplicitato prima, permettono di recuperare molti materiali utili all’uomo.
Tali centri di raccolta, non vanno però classificati alla stregua degli impianti per la gestione dei rifiuti.
Essi sono delle aree presidiate ove si svolge esclusivamente la raccolta di rifiuti, mediante un raggruppamento in frazioni per materiali, da trasportare in impianti di recupero.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, essi sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, conformandosi alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali.
arch. Monica Pezzella