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Pulizia scale e regolamento contrattualeRielaborazione del regolamento condominiale in merito a pulizia scale e limitazioni delle clausole contrattuali - LAVORINCASA.it |
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Spesso, all’interno dei condomini, vigono dei regolamenti contrattuali sottoscritti da tutti i condòmini al momento del rogito, all’interno dei quali, viene indicato che, la pulizia delle scale sarà suddivisa in base al valore millesimale di ogni singolo appartamento.
Ma è possibile modificare questa clausola?
Il regolamento contrattuale, normalmente, viene predisposto dal costruttore-venditore dell'edificio, e costituisce parte integrante di tutti gli atti di acquisto stipulati dai diversi condòmini.
Conseguentemente, ne deriva un’accettazione di esso da parte degli acquirenti delle varie porzioni di immobili al momento dell’acquisto, e può essere modificato solo con l’unanime consenso di tutti i condomini.

A parziale modifica di quanto sopra, la Cassazione n. 17694 del 14 agosto 2007, ha precisato che hanno natura contrattuale, e possono essere modificate con l’unanimità dei consensi dei condomini, soltanto le clausole dei regolamenti condominiali atte a limitare i diritti dei condòmini circa le proprietà esclusive (divieto di destinare l'immobile a studio radiologico, a circolo ecc..) o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condòmini dei maggiori diritti rispetto agli altri; per il resto, bastano le maggioranze previste dall’art. 1136 del c.c.
Appare evidente quindi che, anche in presenza di questa clausola inserita nel regolamento contrattuale, il criterio di spesa potrà essere modificato dall’assemblea condominiale a maggioranza, rispettando quanto prevede il Codice per la stesura o la modifica del regolamento condominiale, cioè: ½+1 degli intervenuti e almeno ½ del valore millesimale sia in prima che in seconda convocazione.
Ettore De Cesare
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