A
l fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonché nel rispetto di quanto stabilito nel Piano energetico regionale, promuove e incentiva la sostenibilità energetico - ambientale nell'edilizia pubblica e privata. Art.1 Legge regionale 18 agosto 2005, n. 23
La Legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 definisce inoltre le modalità e le tecniche costruttive sostenibili negli strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
All’articolo 6 invece è previsto l’obbligo del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio: il Protocollo VEA. Questo strumento attuativo si compone di un sistema di valutazione di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge.
Il protocollo VEA (Valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici ) entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010 nel Friuli Venezia Giulia per tutti gli edifici pubblici e dal 1 giugno sarà invece obbligatorio anche per quelli privati. 
Il nuovo strumento di certificazione, strutturato in 22 schede, consentirà di attribuire un valore alfanumerico ad ogni edificio in base al proprio livello di sostenibilità in ogni fase di realizzazione dell’edificio: la costruzione, la ristrutturazione, lo smaltimento dei rifiuti e la dismissione delle opere edilizie.
Sarà inoltre previsto un albo di certificatori Vea e di un monitoraggio ad ampio raggio per tenere sotto controllo la sostenibilità regionale.
Il Protocollo VEA è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie:
a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva);
b) elevazione della qualita' ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonche' la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;
c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale;

d) integrazione dell'edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive;
e) contenimento dell'utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l'impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto;
f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo;
g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze;
h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l'ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili;
i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;
j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria;
k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da
costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l'inquinamento acustico, la fitodepurazione;
l) elevazione della qualita' ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli edifici;
m) elevazione della qualita' dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilita', flessibilita', gestione e controllo impiantistico;
n) distanza da servizi sociali e qualita' ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilita' e prossimita' dei servizi);
o) predisposizione degli impianti.
arch. Monica Pezzella