Con il termine permuta si indica il trasferimento reciproco di cose o diritti da un contraente all'altro, quindi si tratta della derivazione diretta di cio' che anticamente era il baratto.
Essa e' regolata, dal punto di vista legale, dall'art. 1552 del codice civile e si distingue dalla vendita perche' avviene senza il versamento di un corrispettivo in denaro, anche se puo' esserci una compensazione economica nel caso di beni di diverso valore.
In campo immobiliare la permuta è abbastanza rara, perché è molto difficile far combaciare le esigenza della richiesta con l’offerta, ma si sta incrementando negli ultimi anni a causa della sempre maggiore difficoltà da parte delle banche a concedere dei mutui.
Il termine permuta, comunque, viene usato in questo settore per indicare diverse forme di scambio. Una circostanza frequente è, ad esempio, quella dell’impresa che vende sulla carta la casa in costruzione ed accetta in conto vendita la vecchia abitazione dell’acquirente.
Tuttavia, negli ultimi anni, questa situazione si presenta come meno conveniente perché, a causa dei diversi adempimenti fiscali previsti a cui sarebbe soggetto il costruttore, come imposte, spese notarili e plusvalenze da pagare nel caso di rivendita prima dei 5 anni, egli tenderebbe ad abbassare il prezzo dell’immobile rispetto al suo reale valore di mercato di almeno un 25-30%, per cui non ci sarebbe più convenienza per colui che lo cede in permuta.
Un altro caso è quello in cui un privato vende ad un costruttore un terreno edificabile, ricevendone in cambio un certo numero di unità immobiliari. In questo caso è necessario stipulare una fideiussione che stabilisca la puntuale consegna degli immobili, come pattuito.
Per permuta si intende spesso anche la contemporanea messa in vendita del proprio immobile e l’acquisto di un nuovo con la somma ricavata, anche se lo scambio non è diretto.
Quando la permuta avviene tra due privati, e quindi non è soggetta ad Iva, ci sono dei vantaggi fiscali. Infatti le tasse per il trasferimento si pagano solo sull’immobile di maggior valore, mentre le spese notarili si riducono alla stipula di un solo atto.
Le imposte vanno ripartite, secondo la legge, in maniera uguale tra le parti, anche se non è vietato pattuire una diversa e più equa ripartizione a seconda del valore dell’immobile.
Molte persone diffidano di questa forma di trasferimento, perché appare piuttosto complesso e rischioso gestire in contemporanea la vendita del vecchio immobile e l’acquisto del nuovo.
E’ consigliabile quindi affidarsi ad intermediari seri che possano seguire le trattative e soprattutto garantiscano sul blocco dei prezzi fissati.
Non bisogna fidarsi, invece, delle agenzie che promettono il ritiro diretto del vecchio immobile, in caso non riuscisse la vendita. Infatti i margini di guadagno di un intermediario immobiliare non solo tali da permettere l’acquisto di un immobile ad un prezzo equo, per cui il prezzo di stima sarebbe sicuramente più basso di quello reale.
arch. Carmen Granata