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Permesso di costruire e proroghe dei termini di scadenza

Per gli interventi edilizi, sottoposti a Permesso di Costruire, la Legge regolamenta i tempi di inizio e fine lavori, e eventuali proroghe sui termini di scadenza.

Permesso di costruire e proroghe dei termini di scadenza

fase di progettazione di un intervento edilizio2013-03-13Con il DPR. 380/01 (Testo Unico Edilizia) si sono sanciti alcuni aspetti specifici del settore Urbanistico, tra cui quello del Permesso di Costruire (capo II), che ha sostituito la precedente Concessione Edilizia (legge Bucalossi n.10/77) e la più vecchia Licenza Edilizia (legge n. 1150/42).

Oltre al Permesso di Costruire, in questi ultimi anni sono stati associati nuovi indirizzi procedurali come la DIA e la SCIA, aventi lo scopo di razionalizzare i tempi burocratici e quindi di offrire, al cittadino, un migliore servizio.

Dal momento in cui è rilasciato il Permesso di Costruire (articolo 15), il Titolare del provvedimento, ha tempo un anno per iniziare i lavori e tre anni per portarli a compimento.

Questa regola diventa di fondamentale importanza se, nel corso dell’esecuzione dei lavori, intervengono cause che determinano un rallentamento o interruzione dell’attività edilizia.

Per questi casi la legge stabilisce la possibilità di una proroga (art. 15, comma due, Testo Unico Edilizia) dei termini di scadenza, purché la richiesta sia giustamente motivata e per fatti estranei alla volontà del Titolare del provvedimento.

A questa definizione ne è seguita una vasta interpretazione giuridica a seguito di Sentenze della Corte di Cassazione o dei TAR Regionali che si sono espressi su casi distinti.

Tra questi, si pone l’accento su una delle cause più comuni, riguardante l’interruzione o il rallentamento dei lavori per mancanza di risorse finanziarie, aspetto tra l’altro molto comune in un periodo di recessione economica come quella che si sta vivendo.

intervento edilizioLeggendo i vari provvedimenti si tende a escludere questa motivazione interpretando la dinamica come un episodio che rientra nella sfera personale e quindi non imputabile a fattori esterni.
Un altro motivo di diniego, nella concessione della proroga, si ha nel caso di variazione degli strumenti urbanistici che si pongono in netto in contrasto con quelli precedenti, che hanno comportato il rilascio del Permesso di Costruire.

Su questa motivazione si è espressa la Sentenza della Corte di Cassazione n°19101 del 12 maggio 2008, che ha determinato l’inapplicabilità di questo procedimento.

cantiere edileAnche la presentazione di eventuali varianti in corso d’opera, non interrompe la scadenza dei termini, costringendo il Titolare del vecchio provvedimento a presentare un altro progetto di completamento delle opere.

E’ evidente che su quest’argomento, in assenza di un adeguato ordinamento urbanistico, vi saranno nuovi pronunciamenti che verteranno su varie interpretazioni di natura giuridica.

Tuttavia, rimane da considerare, che spetta alle Amministrazioni Comunali il compito di valutare le varie motivazioni e di concedere il tempo necessario che, a rigor di logica, dovrebbe limitarsi a qualche mese.

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  • Tiziana
    Buongiorno, ho presentato una dia in variante a permesso di costruire e vorrei sapere se da questo momento ho una proroga temporale al primo permesso di costruire (1 o 3 anni) oppure se la scadenza rimane invariata.
    Grazie, saluti.

    Venerdì 10 Maggio 2013, alle ore 17:51 Rispondi a questo commento
  • Lasala
    Dalla lettura dell'art.15 del dpr308/2001 mi era sorto il dubbio che la richiesta di proroga fosse possibile solo in caso di opere pubbliche e non di un privato=proprietario di casa, come nel mio caso;anche perchè l'ingegnere che segue la pratica mi ha detto che non ne era a conoscenza. Grazie Lasala.
    Venerdì 26 Aprile 2013, alle ore 11:49 Rispondi a questo commento
  • Marilina Salvato
    Per Lasala: cosa vuoi dire " nel caso di un privato" ?
    Mercoledì 24 Aprile 2013, alle ore 14:16 Rispondi a questo commento
  • Pasquale E.
    Per Lasala: Sì! Può richiedere tranquillamente la proroga, indipendentemente dal tipo di provvedimento autorizzativo.
    Mercoledì 24 Aprile 2013, alle ore 09:25 Rispondi a questo commento
  • Lasala
    Volevo sapere se la proroga del permesso di costruire per mancato inizio lavori (motivato da eventuali impedimenti del titolare del permesso) fosse possibile anche nel caso di un privato; per esempio nell'ampliamento di una suppenna di un terrazzo. grazie
    Martedì 23 Aprile 2013, alle ore 10:27 Rispondi a questo commento
  • Pasquale E.
    Per Mario: Come da Lei giustamente affermato, gli oneri concessori si pagano una sola volta. Per quanto riguarda il completamento dei lavori con la SCIA vanno pagati i diritti di segreteria, che variano in base alla tipologia degli interventi, bolli e la cartella portaprogetti.
    Giovedì 18 Aprile 2013, alle ore 17:52 Rispondi a questo commento
  • Mario
    Per Pasquale E.: Per oneri cosa intendi?
    Oneri concessori (urbanizzazione e costo di costruzione) o oneri di istruttoria?
    Penso che gli oneri concessori non vadano riversati perché gli oneri già pagati facevano riferimento alla realizzazione della nuova volumetria e nuova superficie.
    Dato che sono stati realizzati con il permesso non credo che fare le opere di finitura interna necessitino di oneri concessori. Questo è cio che penso. Grazie intanto...

    Mercoledì 17 Aprile 2013, alle ore 17:38 Rispondi a questo commento
  • Pasquale E.
    Per Mario: Nell'ipotesi remota dell'impossibilità del rinnovo è giusto proseguire i restanti lavori con la SCIA certificata con i relativii oneri previsti dal comune.
    Martedì 16 Aprile 2013, alle ore 19:22 Rispondi a questo commento
  • Mario
    Per Pasquale E.: si lo so e sarebbe la soluzione meno complicata. Ma se non mi venisse concessa la proroga perché già concessa?
    Martedì 16 Aprile 2013, alle ore 10:56 Rispondi a questo commento
  • Pasquale E.
    Per Mario: E' fondamentale che Lei inizi i lavori prima della scadenza. Nel caso che gli stessi non possono essere completati nei termini previsti, la procedura migliore è la proroga del permesso a costruire; in questo modo pagherà solo i diritti di segreteria e i bolli.
    Lunedì 15 Aprile 2013, alle ore 20:01 Rispondi a questo commento
  • Mario
    Salve, ho un permesso di costruire che scadrà il 01 agosto. L'ho prorogato 2 volte di 12 mesi. Purtroppo per motivazioni sia tecniche che familiari non ho potuto iniziare. prima. Inizierò tra pochi giorni e ho il dubbio di riuscire a completare i lavori per quella data.
    Rimarranno fuori i lavori di finitura interna ed esterna. Secondo lei, per completare i lavori con SCIA dovrò pagare gli oneri?
    Conviene una proroga se mi verrà concessa?

    Venerdì 12 Aprile 2013, alle ore 18:17 Rispondi a questo commento
  • Geom. Eugenio Ghiglione
    Esiste il silenzio assenso nel caso in cui il Comune non risponde ad una richiesta motivata di proroga del Permesso di Costriuire?
    Giovedì 28 Febbraio 2013, alle ore 19:22 Rispondi a questo commento
  • Arch. Carmen Granata
    Per Raffaele Piccolo: il comune non è tenuto a concedere "per forza" la proroga, ma solo che sussistono determinati requisiti.
    Se le è stato dato un diniego per scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, bisogna richiedere una nuova autorizzazione e un nuovo titolo abilitativo per completamento dei lavori.
    Per questo, può essere che siano sufficienti anche una SCIA o una CIA.

    Lunedì 11 Febbraio 2013, alle ore 10:16 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Raffaele Piccolo: L'autorizzazione paesaggistica segue un procedimento diverso poiché sottoposta al parere di altro ente.
    Sulla autorizzazione rilasciata deve essere indicata la scadenza e quindi in questo caso è necessario richiedere un nuovo parere.

    Sabato 9 Febbraio 2013, alle ore 18:56 Rispondi a questo commento
  • Raffaele Piccolo
    Per terminare i lavori abbiamo richiesto una proroga temporale.
    Il comune c'è l'ha rifiutata perchè la concessione paesaggestica è scaduta.
    Siccome non c'è stata nessuna variazione o difformità, non riesco a capire di questo rifiuto.
    Scusi, ma la scadenza non esula dalla concessione edilizia.
    Si tratta solo di un proseguimento dei lavori del fabbricato allo stato di fatto. Grz Raffaele

    Venerdì 8 Febbraio 2013, alle ore 23:23 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Giuseppe: Le procedure operative dei piani di lottizzazione si configurano, almeno secondo le mie informazioni, come varianti al piano regolatore e quindi soggetti a una prassi amministrativa piuttosto particolare.
    Per quanto riguarda il Permesso di Costruire scaduto, è possibile ripresentare il progetto di completamento. E' ovvio che tutto deve tenere conto delle disposizioni urbanistiche adottate dal comune.

    Lunedì 28 Gennaio 2013, alle ore 16:32 Rispondi a questo commento
  • Giuseppe
    Su un piano di lottizzazione autorizzato dal consiglio comunale il dirigente dell'uff. tecnico può autorizzare varianti costruttive consistenti in un maggior numero di unità abitative (da 45 a 51), una diversa dislocazione, una diversa ampiezza delle strade interne, ecc.?
    E se il permesso di costruire è scaduto per cause imputabili al costruttore puo essere rilasciato un nuovo permesso di costruire al posto della proroga?

    Domenica 27 Gennaio 2013, alle ore 18:31 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Giulio Anzalone: L'Amministrazione Comunale deve rispondere se accogliere o meno l'instanza posta dal cittadino.
    In questa materia, infatti, non si può essere evasivi. Provi a contattare il Dirigente del settore Urbanistica per chiedere chiarimenti.

    Giovedì 17 Gennaio 2013, alle ore 11:46 Rispondi a questo commento
  • Giulio Anzalone
    Buonasera, vorrei ricevere una informazione: ho presentato domanda di proroga di una concessione edilizia, dopo quanto tempo posso iniziare i lavori, visto che il comune non mi fa sapere nulla?
    Ne SI ne NO.
    Il progetto prevede piano terra e primo piano, attualmente ho realizzato solo il piano terra, sono scaduti i tre anni (ed oltre) ora voglio chiedere la proroga, ma il comune non si esprime.
    Grazie mille.

    Mercoledì 16 Gennaio 2013, alle ore 19:01 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Leggendo le due note tra cui la prima inviata in precedenza: il committente vorrebbe rinnovo/proroga del P.diC. per sfruttare la L.R. Veneto n.13/2011 Piano Casa che cita il comune nega la possibilità al committente, affermando che a P.di C. scaduto non è possibile lo sfruttamento della L.R. Piano Casa e la seconda che cita:
    ALLEGATO A Dgr n. 2797 del 22 settembre 2009 cita quanto segue "gli ampliamenti di cui all'articolo 2 si applicano anche agli edifici che non sono ancora stati realizzati ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati in Comune entro il 31 marzo 2009 (il mio p.c. è stato rilasciato in data 23/05/2008)
    Sembra che vi sia qualcosa di non definito.
    Interpolando i due concetti potrei pensare che è possibile ampliare un edificio non ancora realizzato con PdC rilasciato prima del 2009 ma purché valido in virtù di una richiesta di proroga.
    In mancanza di quest'ultima condizione si ritorna alla prima nota. Sulla questione della variante al progetto, esso ha valore se il PdC è ancora valido e non allunga i termini poiché quest'ultima condizione è soggetta a una istanza motivata dell'utente.
    La materia è molto particolare e deve essere gestita direttamente con il funzionario e dirigente tecnico del settore urbanistico del proprio comune.
    Credo, infatti, che se le norme sono chiare è possibile individuare quali siano le condizioni e quindi è necessario avere piena conoscenza delle varie note del regolamento, nazionale e regionale, che gestiscono questo argomento.

    Mercoledì 2 Gennaio 2013, alle ore 16:11 Rispondi a questo commento
  • Luigi Cpr
    Per Arch. Emanuele Distefano:
    ALLEGATO _A_Dgr n. 2797 del 22 settembre 2009 cita quanto segue:
    "gli ampliamenti di cui all?articolo 2 si applicano anche agli edifici che non sono ancora stati realizzati ma il cui progetto o richiesta di titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009 (il mio p.c. è stato rilasciato in data 23/05/2008).
    Gli ampliamenti di cui all?articolo 3 si applicano anche agli edifici che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purchè, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già stati ricostruiti."
    (Questo piccolo paragrafo era stato omesso nella precedente domanda sottopostale).
    Come desumibile da quanto esposto dal DGR, non vi è nessun riferimento a titoli abilitativi che siano ancora in corso di validità.
    Secondo Lei questo è insito nell'articolo del dgr ? Alla sua precedente domanda (cito):
     - "La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire??"
     - le dico che, non essendo mai stata realizzata nessuna opera edile in merito al p.c. rilasciato, ad oggi si voleva presentare una variante al progetto precedentemente presentato (unifamiliare), con l'aggiunta dell'ampliamento possibile con la L.R. "Piano Casa", per la costruzione di 2 appartamenti.
    Quindi un nuovo p.c. che mi permetta di edificare il nuovo progetto di variante.

    Sabato 29 Dicembre 2012, alle ore 16:38 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Luigi Cpr: L'articolo 15 del Testo Unico, così come peraltro già indicato nell'articolo parla chiaro:
    2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio lavori.
    Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
    Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
    La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
    3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire??
    Leggendo questa norma se l'inizio dei lavori sono stati dati il 20 marzo 2009, dovevano essere completati entro il 20 marzo 2012.
    Nella fattispecie i lavori fisicamente non sono iniziati e né, da quanto si evince, è stata avanzata una richiesta di proroga.
    In questa condizione il P.d.C. è scaduto da circa nove mesi e quindi per procedere a ulteriori lavori è necessario richiedere una nuova Autorizzazione Edilizia (vedi comma 3).
    È quindi evidente che, se la legge Regionale impone un P.d.C. in vigore, di fatto non si ha nessun diritto.
    Questo ovviamente interpretando quanto riportato testualmente dal quesito.
    Cosa fare a questo punto.
    Non conosco in maniera specifica la normativa in merito al Piano Casa, ma sarebbe opportuno concordare con il suo tecnico, sentito il parere preliminare dell'Ufficio Tecnico del Comune, se presentando nuovamente il progetto si rientra tra questi benefici.
    Qualunque soluzione comunque va raccordata con il funzionario del settore urbanistica.

    Domenica 23 Dicembre 2012, alle ore 11:10 Rispondi a questo commento
  • Luigi Cpr
    Quesito per l'Arch. Distefano, al quale io non riesco a dare una spiegazione ponderata sulla normativa vigente.
    Di seguito espongo:
    Premetto, Permesso di Costruire rilasciato in data 23/05/2008 (per realizzazione di unifamiliare);
    Documento di Inizio lavori presentato in data 20/03/2009 (lavori edili mai iniziati);
    Documento di fine lavori mai presentato (dato che i lavori non sono mai fisicamente iniziati).
    Quesito: Gentile Architetto, in base ai dati sopra riportati, il committente vorrebbe rinnovo/proroga del P.diC. per sfruttare la L.R. Veneto n.13/2011 "Piano Casa " che cita Il comune nega la possibilità al committente, affermando che a P.di C. scaduto non è possibile lo sfruttamento della L.R. "Piano Casa".
    Lei Architetto, cosa ci suggerisce ?

    Venerdì 21 Dicembre 2012, alle ore 16:04 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Simona: E' un argomento molto particolare abbinato alla procedura fallimentare, e quindi di natura legale. Dalle poche informazioni che ho potuto apprendere, in caso di parti edilizie non sanate, è prevista l'apertura dei termini del condono, e quindi penso che sia inclusa anche una procedura per richieste di proroga. E' chiaro che la legge dovrebbe tutelare chi acquista.
    Giovedì 13 Dicembre 2012, alle ore 08:41 Rispondi a questo commento
  • Simona
    L'aggiudicatario di vendita fallimentare può chiedere la proroga?
    In base a quale testo normativo?
    Grazie

    Mercoledì 12 Dicembre 2012, alle ore 12:02 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Carmelo: Mi sembra strana questa richiesta, ovvero, se gli oneri di costruzione e urbanistici sono stati regolarmente pagati, anche se i lavori non sono stati completati per scadenza temporale del Permesso di Costruire, si può avviare una nuova procedura di completamento (DIA o altro), ma senza ovviamente pagare altro se non le spese amministrative richieste dal comune. In questa condizione non mi spiego il motivo di questa penale, considerato, credo, che i lavori erano già previsti. Diversamente si potrebbe profilare una penale applicata a lavori realizzati senza autorizzazione, o nel caso in questione fuori tempo, ma questa procedura segue strade ben definite e validata dagli stessi uffici del comune. Su questo punto dovrebbe esserci una maggiore trasparenza dell'amministrazione e giustificare la casuale di questa richiesta. Da parte mia, e con l'esperienza con alcune amministrazioni, non è mai successo.
    Giovedì 15 Novembre 2012, alle ore 11:30 Rispondi a questo commento
  • Carmelo
    Ho un permesso di costruire scaduto a settembre 2010, oggi tramite il geometra vado a chiedere un nuovo permesso per completare i lavori che non erano stati eseguiti tra cui un rivestimento scala interno e i cancelli esterni, mi viene detto dal comune che devo pagare una penale sull'importo dei lavori che non erano stati finiti tra cui scala e cancelli.
    Vorrei sapere se è giusto che io pago questi soldi?

    Mercoledì 14 Novembre 2012, alle ore 19:22 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Perito Tecnico: L'articolo 15 del Testo unico, dà una specifica indicazione sulla concessione di proroga, ma non si evince, dalla lettura, nessun indicazione circa il silenzio-assenso.
    Non posso quindi rispondere, a questa richiesta poiché non ho trovato nessuna norma o regolamento che citi questa possibilità.
    Allo stesso tempo considero la proroga come una procedura a se stante rispetto ad altre pratiche edilizie.
    Questo ovviamente non esclude che vi possano essere disposizioni, o sentenze specifiche della cassazione, ma occorre fare una ricerca puntuale sull'argomento.
    Per il resto confermo quanto citato in precedenza.

    Lunedì 12 Novembre 2012, alle ore 16:04 Rispondi a questo commento
  • Perito Tecnico
    Per Arch. Emanuele Distefano: Chiaro. Ma quindi si può anche escludere che valga il principio del silenzio-assenso in tema di Richiesta di Proroga del Permesso di Costruire o in questo caso non vale perchè il DPR 380/2001 prevede, espressamente, un atto autorizzativo da parte dell'Ente di compentenza?
    Lunedì 12 Novembre 2012, alle ore 14:56 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Perito tecnico: In verità non ho mai affrontato questa problematica relativa a un eventuale procedura tipo silenzio assenso. Avrei dei dubbi circa l'esistenza di una norma specifica. Premesso questo punto, la richiesta di proroga non può rimanere senza risposta, ossia l'amministrazione deve esprimersi circa la validità o meno dei contenuti esposti. Ovviamente è chiaro che, alla scadenza del PdC, decade tutto. Per questo motivo si può attivare una nuova procedura di completamento dei lavori o una DIA. In ultimo, trattandosi di una materia particolare e considerato le varie responsabilità dei soggetti coinvolti (Dl, Committente e Impresa), non correrei il rischio di continuare i lavori senza prima non aver verificato in Comune e tramite il Responsabile del Procedimento le cause di questo ritardo.
    Venerdì 9 Novembre 2012, alle ore 15:51 Rispondi a questo commento
  • Perito tecnico
    Se ad una richiesta di proroga non vi è stata una risposta scritta dal parte dell'Ente, l'incarico di Direzione Lavori successivo alla scadenza del PdC, è valido o no? Se non c'è l'autorizzazione alla richiesta di proroga del PdC (da parte del committente) e se questo arriva a scadenza naturale dopo i tre anni, si può dare per ottenuta la autorizzazione anche se il Comune non ne da risposta scritta?
    Venerdì 9 Novembre 2012, alle ore 09:51 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Cristina: Anche se la legge stabilisce un termine per il rilascio dell'Autorizzazione Edilizia è ovvio che, trascorsi i termini, prima di iniziare l'intervento è necessario presentare una Dichiarazione all'Ufficio Tecnico del Comune, che attesti la regolarità e conformità del progetto alle norme Urbanistiche. In questo documento sono chiari e evidenti le responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. E' ovvio quindi che questa procedura può essere avviata in caso di totale sicurezza del contenuto di quanto presentato. Ritornando al suo caso, prima di attuare questa soluzione, è opportuno verificare con il Funzionario che si occupa di queste pratiche i motivi di questo ritardo e la presenza o meno di cause ostative. Vi può essere un livello superiore, ossia prendere contatto con il Dirigente responsabile del settore Urbanistico. Da questi incontri potrebbe scaturire anche una circostanza legata a un semplice ritardo amministrativo, lo altri fattori tecnici più consistenti. A queste motivazioni segue l'avvio della procedura su descritta. In ultimo, anche se il suggerimento è molto cautelativo, vale la pena scoprire i motivi di questo ritardo prima di esporsi con una dichiarazione.
    Lunedì 29 Ottobre 2012, alle ore 09:22 Rispondi a questo commento
  • Cristina
    Io e mio padre abbiamo acquistato un terreno edificabile nella provincia dell' Aquila. Tramite il geometra del luogo abbiamo fatto richiesta di Scia per fare una recinzione in muratura e tramite progetto abbiamo fatto richiesta della licenza edilizia per poter mettere sul terreno due case di legno da appoggiare su pedane di cemento armato come prevede la normativa della regione. La domanda di concessione edilizia é stata presentata al comune dal tecnico in data 9-07-12 ed in Agosto noi abbiamo pagato tutti gli oneri al comune ma ad oggi non ci ha ancora rilasciato la licenza seppur sono passati i 75 gg senza che sia pervenuta nessuna dichiarazione scritta di nessun genere. Mi risulta dal dpr del 380/01 con rettifiche nel 2012 che trascorsi questi 75 gg c' é il silenzio assenso, per cui se dovessimo montare le case di legno sulle pedane siamo passibili di abuso edilizio?se si come poter fare per avere la licenza edilizia visto che non possiamo più aspettare? Grazie mille
    Sabato 27 Ottobre 2012, alle ore 12:04 Rispondi a questo commento
  • Arch. Emanuele Distefano
    Per Carmen: Non mi sono soffermato su questo argomento specifico poiché, nella maggioranza dei casi, si propone solo una proroga al tempo prescritto dalle norme urbanistiche. Se l'ufficio urbanistico del suo comune si è espresso in questi termini è segno che si sono appoggiati a un regolamento ben definito. Io consiglierei, di avviare l'inizio dei lavori e chiedere successivamente una proroga. Il tutto deve essere inquadrato ovviamente con le reali necessità di spostamento dei termini di un solo anno.
    Lunedì 15 Ottobre 2012, alle ore 10:40 Rispondi a questo commento
  • Carmen
    Ho fatto richiesta al Comune di proroga inizio lavori causa motivi economici, La risposta è stata che per l'inizio dei lavori il comune non concede proroghe, mentre su richiesta concede la proroga di un anno per portare a compimento i lavori.
    Le amministrazioni comunali possono dettare regole più restrittive rispetto al DPR. 380/01 (Testo Unico Edilizia)?
    Grazie

    Sabato 13 Ottobre 2012, alle ore 18:59 Rispondi a questo commento

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