Immobili : Donazioni a Familiari
Le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela tra il donante e
il beneficiario.
Dal 2001 non e' dovuta l'imposta per le donazioni effettuate a favore del:
- coniuge;
- discendenti in linea retta (padre-figlio o nonno-nipote);
- altri parenti fino la quarto grado di parentele (zio-nipote, fratelli, cugini).
In questi casi quindi sono dovute solo le imposte ipotecarie, 2 per cento, e quelle catastali, 1 per cento.
(leggi l'articolo: Acquisto Immobile)
Immobili : Donazioni a non Familiari
Se la donazione viene effettuata a un beneficiario che non rientra nella categoria dei familiari, e il valore della donazione eccede la franchigia di 180.759,91 euro, allora deve essere pagata l'imposta di registro nella misura del 7 per cento calcolata sul valore dei beni donati che eccedono tale cifra.
Questa cifra è elevata a 516.456,90 euro per le persone con grave handicap.
In tutte e due i casi si potrà usufruire della franchigia una sola volta.
Ecco un esempio di donazioni tra estranei:
Prima donazione, immobile 150.000 euro;
non si paga l'imposta di registro mentre si versano solo le imposte ipotecarie (2 per cento) e quelle catastali (1 per cento).
Seconda donazione allo stesso beneficiario, immobile di 200.000 euro;
l'imposta di registro si applica solo sulla differenza tra la franchigia 180.759,91 e il valore dell'immobile 200.000 euro e cioè su 19.240,09 euro, fermo restando il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente del due e dell'uno per cento.
Donazione Immobile prima Casa
Per le donazioni prima casa che sono soggette all'imposta di registro, si applica l'aliquota agevolata del 3 per cento invece del 7 per cento. Le imposte ipotecarie e catastali saranno calcolate rispettivamente in misura fissa pari a 168,00 euro.
Queste agevolazioni spettano qualora il beneficiario possegga tutti i requisiti e le condizioni necessarie per acquistare l'immobile con le agevolazioni di prima casa.
(leggi l'articolo: Possesso Immobile)
Successioni
Dal 2001 non è più dovuta l'imposta di successione indipendentemente dal valore dei beni oggetto della successione e dai vincoli di parentela tra il defunto e i beneficiari.
Quindi quando si trasferiscono beni per successione, sono dovute solo le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente del due e dell'uno per cento, con un minimo di 168,00 euro per imposta.
Successione prima Casa
Se l'erede o almeno uno di essi (nel caso di più eredi) possiede i requisiti previsti per usufruire della agevolazione di prima casa, le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno nella misura fissa di 168,00 euro in luogo del 2 e dell'1 per cento. Naturalmente la casa oggetto della successione non deve appartenere alla categoria di abitazioni di lusso.
Dichiarazione di successione
Gli eredi per prima cosa dovranno presentare una dichiarazione di successione, indicando gli estremi degli immobili in oggetto, entro dodici mesi dall'apertura della successione, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, presso l'ultima residenza del defunto.
Alla suddetta dichiarazione andranno allegati:
- una copia del Mod. F23 (attestato versamento imposte ipotecarie e catastali);
- una visura catastale aggiornata;
- copia del certificato di morte del decuius;
- stato integrale di famiglia;
- ulteriore documentazione a seconda dei casi.
Gli eredi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, rimane infatti a carico dell'Ufficio delle Entrate Locale il compito di trasmettere copia della dichiarazione di successione al Comune dove è ubicato l'immobile.
Ricordiamo che dal 2002 non è dovuta l'imposta INVIM.
(leggi l'articolo: Vendita Immobile)
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Redazione Lavorincasa.it