Il sistema degli incentivi statali rappresenta, da tempo, uno stimolo per invitare i cittadini ad accettare scelte di accettazione di nuove tecnologie o per preparare la popolazione a nuovi comportamenti sociali, con un loro intrinseco costo di esercizio, ai quali non si è usualmente abituati. La politica statale relativa al contenimento dei consumi energetici, come si sa, ha da tempo abbracciato e utilizzato le ben note detrazioni del 55% come veicolo per incoraggiare l'utilizzo nelle abitazioni di tecnologie, prodotti e materiali per l'edilizia ad alto rendimento energetico e l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, creando un volano particolarmente utile nei casi di miglioramento energetico delle abitazioni costruite con tecnologie e materiali obsoleti.
Purtroppo, dovendo regolamentare con attenzione le incentivazioni affinché non se ne faccia spreco a danno di chi realmente ne abbia bisogno, l'aspetto della verifica delle condizioni di applicabilità delle agevolazioni, per quanto già regolate dal decreto di attuazione della legge 296/2006 e s.m.i., essendo materia fiscale, finisce per essere competenza dell'Agenzia delle Entrate. Recentemente, il 26 gennaio u.s., l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la risoluzione 3/E che chiarisce in maniera abbastanza netta i limiti di cumulabilità delle detrazioni del 55% con altre forme di agevolazioni promosse da altri enti pubblici.
La risoluzione è nata in risposta ad un'istanza della regione Piemonte che, avendo in programma una serie di iniziative incentivanti ai fini della riqualificazione energetica regolate dalla propria Legge regionale n. 23/2002, riteneva che non valesse il divieto di cumulo di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115 del 2008, in quanto non interessasse la normativa regionale perchè la stessa non prevedeva l’erogazione di contributi in conto capitale, bensì la concessione di incentivi destinati a facilitare l’accesso del beneficiario ai mezzi finanziari e a ridurre l’incidenza degli oneri relativi al contratto di finanziamento stipulato.
Il parere di risposta, esaminando le varie fattispecie di applicabilità delle incentivazioni, e comparando cronologicamente le fonti legislative, a partire dalla Legge Finanziaria 2007 passando per il Decreto Ministeriale 19/02/2007, per giungere al D.lgs 115/2008, recante norme di Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, ha diramato in maniera chiara ed incontrovertibile il problema, richiamando chiaramente il dettato dei commi 3 e 4 dell'art. 6, dopo averne verificato i criteri di interpretazione mediante diretta richiesta indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico ad esprimersi in merito; in sostanza, la risoluzione 3/E stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contribuenti che sostengano spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, devono scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
arch. Silvio Indaco