Fatta l’ipotesi di un condominio in cui, durante l’ultima assemblea di bilancio, l’amministratore non ha ricevuto i voti ed i millesimi sufficienti per il rinnovo del proprio mandato, e non si sia provveduto a nominarne un altro perché nessuno aveva portato offerte o nominativi.
Chi amministra in tale circostanza il condominio?
L’amministratore non confermato o revocato dall’assemblea condominiale rimane in carica ad interim fino alla nomina di un nuovo amministratore.
Egli ha il diritto e dovere di compiere tutte le azioni necessarie al funzionamento del condominio: pagare le bollette, far eseguire le riparazioni necessarie, riscuotere le quote, ecc.
È quindi necessario che, quando non si intenda confermare, o si desideri revocare l’amministratore, si provveda a portare in assemblea il o i nominativi del nuovo amministratore, che dovrà essere votato dall’assemblea, con le maggioranze previste dal Codice: ½+1 degli intervenuti e almeno ½ del valore millesimale, sia in prima, che in seconda convocazione.
Finché l’assemblea non raggiunge questa maggioranza, il vecchio amministratore è tenuto a svolgere il mandato per il condominio, e naturalmente, a ricevere il compenso pattuito in sede di nomina.
Si veda anche a tal proposito, Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1993, n. 3588.
Tale dispositivo della Cassazione, dispone infatti che in virtù dell'istituto della prorogatio, l'amministratore di un condominio, o di un edificio, cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall'art. 1129 c.c. o per dimissioni, continua ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., attinenti alla vita normale ed ordinaria del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore.
Pertanto, l'amministratore deve continuare a provvedere, durante la gestione interinale, all'adempimento delle incombenze ed attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. e così a riscuotere i contributi condominiali e ad erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, compreso quello di portierato, con la conseguenza che, in caso di ritardata presentazione delle denunce contributive e di ritardato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il portiere, l'amministratore è tenuto a rivalere il condominio delle somme da questo versate all'Inps a titolo di sanzioni amministrative.
È però utile prendere in considerazione anche il pronunciamento della Cassazione n.1445/93 e della Corte d’Appello Milano 23.12.2003, dove viene affermato il diritto dell’assemblea a decidere in modo definitivo per la revoca totale; infatti, la norma della prosecutio si fonda su una presunzione di volontà dei condomini, ma che, proprio in quanto presunzione, è valida solo in mancanza di manifestazione di volontà contraria, quindi se la volontà dell’assemblea è per l’allontanamento definitivo dell’amministratore dalla gestione condominiale, quest’ultima dovrà essere presa in carico dal condominio stesso, addossandosene la responsabilità degli atti fino alla nomina di un nuovo amministratore.
Ettore De Cesare