Il 12 novembre 2009 è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, in attesa di ricevere il parere della Conferenza unificata per poi essere presentato in Parlamento, un nuovo disegno legge inerente la semplificazione amministrativa per quanto concerne la manutenzione straordinaria degli edifici.
Per opere, che non riguardano parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incrementi degli standard urbanistici non è più previsto il titolo abilitativo.
Per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, se il nuovo disegno legge verrà approvato, occorrerà semplicemente inviare una comunicazione scritta al Comune, prima di effettuare i lavori, con i dati relativi del committente e dell'impresa.
La semplificazione proposta a marzo 2009, era attesa già nell’aprile successivo.
Tale decreto semplificativo difatti, avrebbe dovuto essere di supporto alle norme regionali sul Piano casa ma, a causa di conflitti interni tra potere statale e regionale, prima di essere approvato ha dovuto attendere qualche mese.
Il ddl integra l’art.6 Attività edilizia libera del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001):
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
con una serie di attività edilizie, (art.7 del Disegno di Legge - collegato alla finanziaria - su “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche) che si possono effettuare senza DIA.
La liberalizzazione di una serie di attività eseguibili senza
un tecnico, ha suscitato molto fervore tra gli abilitati del settore in quanto, se approvata la proposta di legge, sarà possibile effettuare una attività edilizia libera per ciò che concerne alcuni interventi per cui, il Testo unico dell’edilizia, prevede uno studio strutturale effettuato da un professionista.
Seppur le opere realizzabili, senza titolo abitativo, dovranno rispettare le disposizioni generali, gli strumenti urbanistici comunali, le normative antisismiche, antincendio, di sicurezza, quelle igienico-sanitarie, di efficienza energetica e rispettare le prescrizioni del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici, chi potrà stabilire se l’intervento non incide sulle parti strutturali?
Semplificare le farraginose procedure amministrative è una proposta interessante ma non con l'abolizione di figure professionali in grado di studiare la sicurezza di un intervento.
Una verifica strutturale è necessaria da chi di competenza e non è possibile pensare che committenza ed impresa possano da soli stabilire se un intervento di manutenzione straordinaria inciderà o meno sulla struttura dell’edificio.
arch. Monica Pezzella