Rendite Catastali
Sulle rendite dovute a fabbricati di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, si calcolano le aliquote IRPEF e le addizionali regionali e comunali.
Per l' IRPEF e le addizionali, i redditi da fabbricati sono cumulabili con altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste.
Siccome l' IRPEF e le aliquote sono progressive, uno stesso reddito proveniente dagli immobili viene tassato in misura più o meno elevato a secondo del reddito complessivo del proprietario.
Il reddito dei fabbricati, quindi, scaturisce dall'applicazione delle rendite catastali rivalutate del 5 per cento( individuate per ogni comune in base alle caratteristiche dell'immobile).
L'aliquota ICI invece viene applicata dai comuni e la rendita oltre ad essere rivalutata del 5 per cento, deve essere moltiplicata per 100 per le abitazioni catastali A, B e C (escluso le categorie A10 e C1).
Categorie Catastali
| cod. | Tipologia |
| A1 | Abitazioni di tipo signorile |
| A2 | Abitazioni di tipo civile |
| A3 | Abitazioni di tipo economico |
| A4 | Abitazioni di tipo popolare |
| A5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare |
| A6 | abitazioni di tipo rurale |
| A7 | Abitazioni in villini |
| A8 | Abitazioni in ville |
| A9 | Castelli e palazzi storico artistici |
| A10 | Uffici e studi privati |
| A11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi |
| B1 | Convitti, orfanotrofi, ospizi, conventi, caserme, ecc. |
| B2 | Case di cura e ospedali |
| B3 | Prigioni e riformatori |
| B4 | Uffici pubblici |
| B5 | Scuole, laboratori scientifici |
| B6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, accademie, ecc. |
| B7 | Cappelle oratori |
| B8 | Magazzini sotteranei per depositi di derrate |
| C1 | Negozi e botteghe |
| C2 | Magazzini e locali di deposito |
| C3 | Laboratori per arti e mestieri |
| C4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi |
| C5 | Stabilimenti balneari e di acque curative |
| C6 | Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse |
| C7 | Tettoie chiuse e aperte |
Se l'immobile è l'abitazione principale
Se la nostra proprietà è l'abitazione principale e quindi posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio l'usufrutto), ed è utilizzato come dimora principale, da noi e dai nostri familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado),
allora ci spetta una deduzione (per l'IRPEF e le addizionali) ,dal reddito complessivo, pari all'ammontare dell'intera rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze.
La deduzione spetta:
- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari che vi risiedono;
- quando si trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non venga affittata.
La deduzione per abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale.
Se l'immobile è tenuto a disposizione
Per il fabbricato ad uso abitazione, posseduto in aggiunta a quello utilizzato come abitazione, il reddito da assoggettare all' Irpef e relative addizionali, viene determinato applicando alla rendita catastale rivalutata, l'aumento di 1/3.
- L'aumento di 1/3 della rendita non si applica se la casa a disposizione è stata concessa in uso gratuito a un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che vi trasferisca la residenza.
Se l'immobile viene affittato
Se l'immobile viene concesso in affitto, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il canone di locazione, anche se non è stato percepito effettivamente.
I canoni di locazione non percepiti non devono, invece, essere riportati nella dichiarazione dei redditi a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto di morosità.
Nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario, anche ai periodi precedenti è riconosciuto un credito di imposta, pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
In questi casi, il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.
Tipologie di affitti
- Immobile concesso in affitto ad equo canone:
Il reddito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali è quello derivante dal
canone annuo di locazione, ridotto del 15 per cento (25 nel caso di fabbricati situati nelle isole della laguna di Venezia e nella stessa città di Venezia).
- Immobile concesso in affitto in libero mercato:
Il reddito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali è dato dal valore più alto tra la rendita catastale rivalutata (del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni ISTAT) ridotto del 15 per cento o del 25 nel caso di abitazioni della laguna come al punto precedente.
- Immobile sito in Comuni ad alta densità abitativa concesso in affitto a canone convenzionale.
Il canone convenzionale è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Il reddito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa.
L'elenco dei comuni che sono ritenuti al alta densità abitativa è approvato dal CIPE,
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica redatto dalle regioni e dalle province sulla base dei criteri disposti dallo stesso CIPE.Novità affitti per l'anno 2005.
Se si dichiara un reddito di affitto pari o superiore alla cifra maggiore tra:
- il canone da contratto di affitto ridotto del 15%;
- il 10% del valore catastale dell'immobile;
si eviterà l'accertamento da parte dell'Ufficio competente.
Redazione Lavorincasa.it