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Manovra anticrisi: mutui prima casaManovra anticrisi 2009. Disposizioni in tema di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto della casa. Lavorincasa.it |
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La recente normativa, ha stabilito che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4%, senza spread, e l' importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso.
Le disposizioni, applicabili solo all'importo delle reate da corrispondersi nel corso del 2009, postulano che la differenza tra gli importi a carico del mutuario e quelli derivanti dalle condizioni generali del contratto di mutuo, verrà corrisposta dallo Stato.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, hanno l'obbligo di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Fra le novità introdotte alla Camera, la non applicazione degli onorari notarili, rimanendo previsto solo il rimborso per le spese necessarie all'autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale, mentre non sono previsti rimborsi per tutte le altre spese accessorie e non indispensabili ai fini dell'operazione eventualmente effettuate.
La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria.
Per le formalità relative alle operazioni di portabilità dei mutui (previste dall'articolo 8 del Dl 7/2007) non verranno applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti.

Inoltre, tali disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, ossia abitazioni di tipo signorile, A8, ossia ville, e A9, ossia castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.
Gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge anticrisi.
Banche e intermediari, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla Banca Centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Ove tali requisiti non venissero rispettati dagli istituti di credito, e nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a loro carico.
Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari.
Ettore De Cesare
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