Legge Regionale 27 dicembre 2005, n. 20 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti
La Regione Lombardia promuove con la Legge Regionale n.15 del 15 luglio 1996 "il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di contenere il consumo di un nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici".
Questa legge molto auspicata, rappresenta una grande opportunità non solo per i cittadini ma mira a limitare l’espansione delle città e il conseguente sfruttamento delle risorse territoriali esistenti.
Il 14 gennaio 2006 è entrata in vigore la nuova legge regionale lombarda 20/2005 che fa chiarezza sul tema del recupero abitativo dei sottotetti esistenti.
Le precedenti leggi del 15 luglio 1996 n. 15 e 11 marzo 2005 n. 12 (che conteneva quasi integralmente la precedente) erano poco comprensibili su alcuni punti e non sono mancati molteplici ricorsi al Tar.
Vediamo in dettaglio le modifiche apportate:
L’art. 63 definisce sottotetti "i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura".
La nuova legge 20/2005 mette fine alle controversie ed agli errori di interpretazione avvenuti fino al 2005.
Se la legge 12/2005 vietava il recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2005, quella del 27 dicembre 2005 estende il recupero degli stessi esistenti al 31 dicembre 2005, ovvero degli edifici per i quali il permesso di costruire sia stato rilasciato entro la stessa data, oppure in quelli dove la denuncia d’inizio attività (DIA) sia stata presentata entro il 1 dicembre 2005.
Nel caso di edifici di nuova costruzione è necessario che trascorrano almeno cinque anni dalla concessione dell’agibilità all’edificio prima di poter procedere al recupero del sottotetto.
La Lombardia è l’unica regione in Italia che dà questa definizione di sottotetto esistente: tutte le altre, dicono, ragionevolmente, che i sottotetti esistenti sono quelli che esistevano alla data di entrata in vigore delle leggi regionali.
Resta invariata la normativa inerente l’altezza media ponderale presente nella prima legge del 1996 stabilendola a 2,40 mt.
L’art. 64 per gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti consente l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della L.r. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo.
Infine l’art.65 introduce all’comma 1 il comma 1-bis, che esclude parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, a cui la legge non è applicabile.
In Altre parti del territorio invece è necessario individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali.
In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della L.r. 15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b).
arch. Monica Pezzella