Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Art. 1321 del Codice civile.
Il rogito è l’atto conclusivo di una compravendita immobiliare ovvero un contratto scritto tra due o più persone: il venditore ed il compratore.

L’ art.1350 del Codice Civile norma questo passaggio con l’obbligo di vendita attraverso un atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità.
I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643), i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell'enfiteuta (957 e seguenti), per legge dunque devono avvenire tramite un notaio.
La scelta di quest’ultima figura è affidata al compratore e la stesura del rogito è preceduta dai controlli sulla piena conformità dei patti stipulati nel compromesso.
Il contratto preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (2932). Art.1351
Fino al momento della stipula davanti al notaio, la proprietà e i rischi connessi alla proprietà sono a carico della parte venditrice.
Il rogito, soggetto alla formalità di registrazione e trascrizione, ha un costo ovvero è necessario pagarne le relative imposte, il conto delle mediazioni, l'IVA e la parcella del notaio.
Durante la stipula dell’atto notarile, pagato il prezzo, il venditore consegna fisicamente le chiavi dell’appartamento al nuovo proprietario il quale da quel momento è libero di usufruirne.
Quando acquistiamo una casa libera al rogito significa dunque che il venditore è pronto, alla data della stipula notarile, a lasciare la casa oppure che gli inquilini sfrattati si trasferiranno in un nuovo alloggio prima di quella data.
Quest’ultima condizione deve essere chiara. 
Ovvero quando si acquista una casa nella quale non vi risiedano i proprietari ma affittuari è bene insistere sulla formula libera al rogito in quanto, successivamente, sarà difficile mandare via in modo semplice gli inquilini nel tempo stabilito.
Non di rado vengono chieste proroghe d'occupazione successive al rogito e le richieste di sfratto sono in continuo aumento.
Contestualmente alla firma del contratto la casa dovrà essere libera e nel caso non lo fosse è consigliabile posticipare il rogito.
E’ bene prendere i giusti accordi in sede preliminare di compravendita e ribadirli alla stipula del contratto definitivo.
Nulla vieta però di accordarsi con il venditore se ha necessità di trattenere in suo possesso per un ulteriore periodo di tempo la casa.
In questo caso concedere delle garanzie, per la ritardata consegna, da riportare sul contratto notarile con alcune clausole importanti:
1) deve essere indicato il termine perentorio entro il quale chi è in possesso del bene dovrà lasciare l’abitazione;
2) fissare una mora giornaliera a carico del venditore per i successivi giorni di occupazione del bene stesso.
3) trattenere dal prezzo stabilito una somma di denaro che verrà corrisposta alla consegna delle chiavi.
arch. Monica Pezzella