In quest’ultimi giorni, il settore dell’impiantistica è in fermento, per le conferme e le smentite sull’abolizione della “neonata” legge 37/08 riguardante la sicurezza impianti negli edifici.
Il tutto è da attribuire a una bozza della manovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri” del 18/06/08. Questo il testo: “Il regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, è abrogato”.
Da alcune indiscrezioni, che però non hanno ancora avuto conferme ufficiali, il DM 37/08 continuerà ad esistere. Dato per spacciato da molti organi d’informazione economica e di settore, in realtà sembrerebbe confermato che l’abrogazioni riguardi solo l’articolo 13, (vedi a termine redazionale) quello relativo alla documentazione da produrre in caso di compravendita, che tanto aveva irritato il settore immobiliare. L’alzata di scudi delle associazioni soprattutto del settore dell’impiantistica, sembrerebbe avere convinto il Governo a un dietro front.
Difatti nella nuova formulazione del decreto sarebbe invece prevista, la soppressione dell’art. 13 ed una nuova delega al Governo secondo la quale, entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello Sviluppo
Economico emani uno o più decreti volti a disciplinare attraverso una serie di deleghe che avranno l’obiettivo di riordinare la normativa di settore;
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle suddette lettere a) e b).
Art. 13. Documentazione I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
Redazione Lavorincasa.it