Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n°311: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, parla chiaro sui problemi inerenti l’ambiente.
Dal 1 luglio 2009 tutte le nuove costruzioni dovranno rispondere ai criteri di efficienza energetica stabiliti dallo Stato italiano.
L’Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1-quater obbliga che:
a decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
L’obbligo della certificazione energetica degli edifici fu introdotta nella Legge 10/91, ma mai attuata, rivista ed integrata dal D.lgs. 192/2005 e successivamente ri-corretto e ri-integrato dal il D.lgs. 311/06.
Essa va effettuata sull’immobile da personale qualificato ed il professionista se ne assume la completa responsabilità.
La certificazione energetica serve a far conoscere le caratteristiche del sistema edificio-impianto, ovvero, attraverso calcoli è possibile conoscere, prima dell’acquisto quanto l’abitazione consumerà a livello energetico e quindi quanto costerà economicamente mantenerla.
In sostanza essa è una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile e l’attribuzione di esso ad una determinata classe energetica che va da A (massima prestazione) a G (minima prestazione).
La certificazione è obbligatoria (D.lgs. 311/06, Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 ago
sto 2005, n. 192):
dal 1° luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
dal 1° luglio 2008 per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Ad oggi ancora devono però essere emanati i decreti che determinano le linee guida nazionali per la certificazione energetica ed i criteri che, professionisti e tecnici abilitati, dovranno seguire per valutare il giusto grado di appartenenza di un edificio.
arch. Monica Pezzella