News di Normative Avv. Alessandro Gallucci

Immissioni moleste

Le immissioni rappresentano una delle molestie maggiori al diritto di proprieta'. Cosa fare quando diventano intollerabili.

Immissioni moleste

Recita l'art. 844 c.c.:


ImmissioniIl proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.


Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta'. Può tener conto della priorità di un determinato uso
.


Tra le norme dedicate alla proprietà l’art. 844 c.c. è sicuramente tra quelle più richiamate ma, in considerazione della sua genericità, anche tra quelle di più difficile applicazione.


Il motivo principale di tale difficoltà sta sostanzialmente nel fatto che chi lamenta le immissione deve, poi, essere in grado di dimostrarle in giudizio.


Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, ad eccezione dei casi di presunzione di colpa o di responsabilità oggettiva espressamente previsti dalla legge, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).


In questo caso, pertanto, far valere il diritto a vedere cessate immissioni moleste significa dover dimostrare l’intollerabilità delle stesse.


Le altre peculiarità della norma risiedono nella difficoltà di inquadrare a livello generale le condotte vietate.


Qualche esempio aiuterà a comprenderne meglio la portata.


ImmissioniE’ certamente vietato utilizzare gli strumenti musicali o ascoltare la radio ad alto volume, senza alcun rispetto di fasce orarie e senza predisporre gli accorgimenti più utili ad evitare di disturbare i vicini.


Allo stesso modo non è lecito fare un uso indiscriminato del barbecue, installato, magari, su balconi o terrazze  a livello, che creano, con i fumi emessi, disagio per i confinanti.


Ancora: chi volesse aprire una pizzeria o, più in genere un’attività di ristorazione, fermi restando i limiti eventualmente contenuti  nel regolamento di condominio, deve fare attenzione a non esercitarla in modo tale da recare disagio a causa di rumori, fumi, odori, ecc.


La fonte dell’immissione non è indicata tassativamente dalla legge.


Questa, almeno, sembra essere l’indicazione fornita dalla giurisprudenza, allorquando si afferma che riferendosi a scuotimenti e simili propagazioni si debba intendere ogni altro genere di fonti inquinanti nel senso più lato del termine idonee a turbare il godimento della proprietà ed, in genere, i rapporti di vicinato (così Trib. di Roma 19 maggio 2004).


Così come non è possibile catalogare a livello generale le condotte vietate, allo stesso modo non si può dire, in astratto, quando una condotta deve ritenersi illecita e quando, invece, debba essere tollerata.


Sul punto, infatti, la Cassazione ha più volte affermato che non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità”(ex multis Cass. n. 3438/10).


Il secondo comma dell’art. 844 c.c. rende ancor più labile il diritto a non vedersi danneggiato da immissioni intollerabili in quanto si afferma che le esigenze della proprietà devono essere sempre contemperate con quelle della produzione.


Come dire: alle volte il sacrificio della proprietà, se vi sono di mezzo interessi economici,  può essere maggiore.


Chiarito ciò vale, comunque, la pena chiedersi: quali sono gli strumenti di tutela che l’ordinamento ha predisposto?


ImmissioniAl riguardo sono due le azioni esperibili:


a)quella inibitoria tesa a conseguire la cessazione delle immissioni intollerabili;


b)quella risarcitoria volta ad ottenere il ristoro economico del danno subito.


Il codice di procedura civile, all’art. 7, pone in capo al giudice di pace la competenza in materia d’immissioni intollerabili ex art. 844 c.c.


Al riguardo è opinione diffusa, soprattutto nella giurisprudenza di merito che la riserva di competenza per materia nel settore delle immissioni in favore del Giudice di Pace deve, dunque, ritenersi comprensiva di tutte le controversie che attengono ai rapporti tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni e propagazioni di esalazioni, rumori, ed ogni altro genere di fonti "inquinanti" nel senso più lato del termine idonee a turbare il godimento della proprietà ed, in genere, i rapporti di vicinato. La materia così definita comprende in sé tanto le domande tendenti ad ottenere la cessazione del comportamento ritenuto intollerabile quanto le domande tendenti ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla lesione del diritto vantato, sia che si tratti del diritto reale di proprietà sia che si tratti di diritti della persona, quale quello all'integrità della salute” (tra le altre Trib. di Roma 19 maggio 2004).
 


avv. Alessandro Gallucci

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