Il processo di progettazione è molto complesso. L’idea di partenza è fondamentale anche se man mano essa si trasforma divenendo realtà. Il concetto va controllato e migliorato sfruttando materie e tecnologie a propria disposizione. Il materiale riciclato ha in sé un passato che può divenire futuro. Se parliamo di EcoDesign il discorso diventa ancora più interessante in quanto anche il rifiuto è un materiale.
Progettare considerando i fattori ambientali, non tralasciando i requisiti di funzionalità, qualità e sicurezza, è alla base del pensiero eco-design che si differenzia dal design proprio per il sostanziale e fondamentale rapporto con le risorse naturali.
Il prodotto sostenibile viene lavorato secondo procedure valutando tutti gli elementi che servono al prodotto per completare e garantire l’efficienza. I risultati sono vantaggiosi in quanto si riducono i costi per la gestione dei rifiuti e la distribuzione del prodotto.
I parametri fondamentali da seguire sono tutti quelli che sono capaci di diminuire:
l’inquinamento atmosferico e delle acque, il riscaldamento terrestre, la degradazione del suolo, l’emissione di anidride carbonica e dell’ozono.
A tal proposito ci sono alcune direttive europee da considerare:
The Montreal Protocol, un trattato internazionale, firmato il 16 settembre 1987, entrato in vigore il 1º gennaio 1989 e sottoposto alle revisioni del 1990 (Londra), 1992 (Copenhagen), 1995 (Vienna), 1997 (Montreal) e 1999 (Pechino), controlla la produzione e l'uso di quelle sostanze che minacciano ed assottigliano lo strato di ozono.
Inoltre il trattato prevede delle limitazioni di produzione di CFC (clorofluorocarburi), con la messa al bando totale, delle sostanze del gruppo I annessione A, entro il 2030.
La Comunita’ Europea, il Parlamento Europeo e del Consiglio, invece, hanno regolamentato con Direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, l’utilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Il fine della normativa è quello di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
Per il recupero ed il riciclaggio, al fine di conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
a) en
tro cinque anni dal recepimento nel diritto interno della presente direttiva sarà recuperato almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
b) nell'ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
c) entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento nel diritto interno della presente direttiva, sarà recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà.
Di seguito l’Allegato II, della Direttiva 94/62/CE, inerente i requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi.
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi.
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore;
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme
in vigore nella Comunità europea.
La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
Tra i compiti stabiliti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), stabiliti dal decreto Ronchi (Dlgs 22/97, ora D.Lgs. 152/06), c'è quello di promuovere tra le aziende una cultura orientata al rispetto dell’ambiente, attraverso interventi in grado di rendere gli imballaggi più ecocompatibili.
E’ il concetto di prevenzione, previsto dalla legge stessa, intesa come impegno rivolto alla salvaguardia dell’ambiente già nella fase di progettazione degli imballaggi.
A tal proposito il CONAI per incentivare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ad aderire a questa visione, ha varato il progetto Pensare Futuro, una serie di attività che mirano:

1) a diffondere tra le imprese azioni volontarie legate alla prevenzione;
2) a premiare quelle che si preoccupano della vita del packaging nella fase post-consumo;
3) ad esplorare prospettive diverse, legate al miglioramento della qualità e della razionalizzazione dei processi produttivi.
Inoltre, la raccolta differenziata – dichiara Piero Perron, Presidente CONAI – è il mezzo per realizzare la mission del CONAI, che consiste nell’avvio a riciclo dei materiali.
Per poter riciclare di più e meglio, è necessario un ulteriore sforzo da parte delle amministrazioni comunali e dei cittadini per favorire la corretta separazione domestica dei rifiuti, in modo da migliorare la qualità della raccolta differenziata, così da poter avviare a riciclo un quantitativo sempre maggiore di materiali, ottimizzando i costi di processo.
L’Accordo è uno degli strumenti che permetterà di fare questo salto di qualità.
arch. Monica Pezzella