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Garanzia sugli elettrodomesticiDiritti dei consumatori in relazione alla garanzia di buon funzionamento degli elettrodomestici. |
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Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Questa la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 129 del Codice del consumo (d.lgs n. 206/2005).
La norma, come si evince chiaramente dal precedente art. 128, e' applicabile anche al caso dell'acquisto di elettrodomestici fatti da un consumatore, ossia dalla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 lett. a) codice del consumo).
In sostanza il privato cittadino che compra i beni per la sua abitazione.
Che cosa accade se l’oggetto acquistato è difettoso?
Si pensi, solo per fare un esempio, ad un frigorifero che non funziona perfettamente, ad una lavatrice che non centrifuga, ad un televisore che si spegne in continuazione o, vista la loro notevole diffusione, ad un modello così detto HD che non rispecchia gli standard qualitativi promessi.
Che può fare il consumatore costretto a constatare questi difetti di funzionamento?
Il d.lgs n. 206/05 riconosce al compratore una garanzia legale di due anni per i beni acquistati che dovessero risultare difettosi (art. 132 codice del consumo).
Il responsabile della conformità del bene, rispetto all’uso che si deve fare, è il venditore (art. 130 codice del consumo).
In che cosa consiste l’esercizio del diritto di garanzia e che cosa può fare il consumatore per esercitarlo?
In prima istanza è necessario rivolgersi direttamente al negoziante che ha venduto l’oggetto difettoso e manifestargli tale difettosità.
A questo punto il codice del consumo riconosce al consumatore due alternative (art. 130, terzo comma, codice del consumo):
a)chiedere la riparazione del bene;
b)domandare la sostituzione dell’oggetto.
La scelta, almeno al momento iniziale, è rimessa esclusivamente alla discrezione del compratore; tuttavia il venditore non è obbligato a concedere quanto richiesto, potendo optare per la soluzione scartata, allorquando il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro (art. 130, terzo comma, codice del consumo).
Il successivo quarto comma spiega che è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore (art. 130, quarto comma, codice del consumo).
Un esempio renderà più il contenuto della norma.
Si pensi al caso in cui una persona lamenta dei difetti al televisore appena acquistato e ne chieda la riparazione.
Il commerciante, laddove la stessa sia troppo costosa rispetto alla sostituzione, potrà proporre quest’ultima.
Ad ogni modo, il codice del consumo, consente all’esercente di proporre una serie di altri rimedi a sua scelta.
In sostanza si riconosce al venditore la facoltà di trovare una soluzione alternativa rispetto a quelle richiedibili dal consumatore, fatto salvo il diritto di quest’ultimo di non aderire e richiedere quanto previsto dalla legge.
Se il problema non trova soluzione bonariamente, l’acquirente ha diritto ad agire in giudizio per ottenere gli stessi effetti oppure potrà agire per richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o ad una congrua riduzione del prezzo.
In questi casi il codice del consumo agevola la posizione processuale del compratore in quanto, se il difetto di funzionamento si è manifestato entro i sei mesi dalla consegna del bene esso si presume esistente fin da quella data (art. 132, terzo comma, codice del consumo).
Ciò vuol dire che l’acquirente, salvo il caso di difetti che siano evidentemente riconducibili ad un uso sbagliato o a sua colpa, dovrà semplicemente dimostrare l’anomalia lamentata, spettando al venditore l’onere di provare che essa derivi da un utilizzazione errata e che non sia, invece, intrinseca al bene venduto.
avv. Alessandro Gallucci
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