La casa è il luogo per eccellenza per ritrovare la propria pace e la tranquillità.
Il diritto ad avere un alloggio che soddisfi le proprie esigenze è di tutti. Spesso però non è così.
Le persone con disabilità,
ancora oggi, trovano difficoltà nell’affrontare la scelta di un alloggio idoneo ai bisogni e necessità senza le limitazioni che non consentono il normale svolgimento delle attività quotidiane.
Affrontare questo problema non è mai facile e soprattutto le rispettive normative non sono mai chiare.
Il termine disabile, negli ultimi anni, ha subito successive modifiche nella sua definizione..
Nella classificazione dell'OMS ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità e handicap) del 1980 si definiva con handicap lo svantaggio sociale della persona con disabilità.
Quest'ultimo termine si riferiva invece alla menomazione alla base dell'handicap.
Questo documento è ora superato dall'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute) del 2001 dove il termine disabilità comprende le difficoltà sia a livello personale che sociale, mentre il termine handicap viene sostituito dal concetto di restrizione della partecipazione sociale. (fonte Wikipedia)
Questa prevalentemente utilizzata, a livello internazionale, adottata anche dalle associazioni che aderiscono alla FISH (Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap), descrive la sussistenza di una condizione che può determinare emarginazione. Alcune Regioni si sono mosse per venire incontro alle fasce deboli sopraindicati attivando centri specifici per superare il problema delle barriere architettoniche.
La Regione Emilia-Romagna ha aperto, per esempio, Centri in collaborazione con i Comuni, specializzati nelle soluzioni per l´adattamento dell'ambiente domestico che forniscono informazioni e consulenza a persone anziane o disabili e a tutti coloro che hanno delle limitazioni nello svolgere le attività della vita quotidiana, alle loro famiglie, agli operatori dei servizi sociali e sanitari, ai tecnici progettisti del settore pubblico e privato.
La consulenza aiuterà coloro che sono in cerca di contributi per rimuovere e superare facilmente gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche. Per le situazioni più complesse operano in collegamento al Centro Regionale Ausili di Bologna e al Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche di Reggio Emilia.
Vediamo quali sono i contributi economici disponibili, in Emilia-Romagna, per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità ed adattare la propria casa per il superamento delle barriere architettoniche.
In Emilia-Romagna la Legge Regionale 21 agosto 1997,n.29, Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili, all'articolo 10, (Interventi per la permanenza nella propria abitazione) norma che la Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:
a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 13 del 1989.
Art. 8 legge 9 gennaio 1989 n.13
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Art. 9 legge 9 gennaio 1989 n.13
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap (3).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
Art.10 legge 9 gennaio 1989 n.13
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni,
assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero
fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori debitamente quietanzate.
Art. 11 legge 9 gennaio 1989 n.13
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (5).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Le agevolazioni fiscali relative all’abbattimento delle barriere architettoniche previste sono due:
1) Iva agevolata al 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Inclusi gli acquisti di particolari strumentazioni, ausili, protesi e sussidi tecnici. Per saperne di più consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito del Progetto Handylex alla sezione agevolazioni fiscali.
2) Detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute, fino al 31/12/2011, su tutte le operazioni necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre essa è detraibile anche per rendere operativi gli strumenti di comunicazione, robotica e ogni altro mezzo tecnologico.
arch. Monica Pezzella