Il Decreto Legislativo n° 14 del Febbraio 2011 come indicato dalla direttiva europea 2009/125/CE ha definito una serie di specifiche che devono essere soddisfatte dai prodotti connessi all'energia, il testo e' andato in vigore dal 23.03.2011.
Per prodotto connesso all'energia si intende un qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato anche come parte singola di un prodotto più complesso costituito da più parti; sia nel caso che le prestazioni ambientali possono essere valutate, per la singola parte in maniera indipendente, sia nel caso che le prestazioni sull’ambiente delle singole parti devono essere valutate in un prodotto più complesso.
Nelle definizioni del Decreto, in particolare, si specificano alcuni concetti fondamentali come: fabbricante, mandatario, materiali, progetti, etc.
Il fabbricante ossia la persona fisica o giuridica che fabbrica i prodotti è responsabile della conformità al decreto del prodotto, il fabbricante è identificato da un nome o marchio; in mancanza di un fabbricante secondo tale definizione è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il prodotto.
Il mandatario è la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi al decreto; l’importatore è la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo.
I materiali sono tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita
dei prodotti, la progettazione del prodotto è la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto; l’aspetto ambientale è un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita.
L’impatto ambientale è qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita; quest’ultimo descrive gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo.
il riutilizzo è una qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo; il riciclaggio è lo specifico processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, da tale processo è escluso il recupero di energia.
Il recupero di energia è l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore; il recupero è una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ing. Vincenzo Granato