Il 7 ottobre scorso è entrato in vigore il DPR 151/2011, regolamento che semplifica la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Alla stessa data vanno in pensione il DPR 689/1959 e il DM 16 febbraio 1982 che da tempo costituivano il riferimento per l’individuazione, in appositi elenchi, delle attività soggette al controllo e alle visite dei Vigili del Fuoco.
Tra di esse spiccavano, per ambito di interesse più ampio e comune, quelle descritte ai punti 87 (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi), 92 (Autorimesse private con più di 9 autoveicoli), 94 (Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri) e 95 (Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri).
Nella nuova normativa le attività soggette diventano 80 e gli adempimenti amministrativi sono calibrati in ragione della loro dimensione e complessità, oltre che, come avveniva in precedenza, della loro tipologia. Ognuna di esse, infatti, può essere incasellata in una categoria che rappresenta uno scaglione crescente di gravità del rischio.
Il più basso è quello riconducibile alla lettera A, sotto la quale vengono raggruppate quelle attività per le quali è previsto solo un controllo a campione, in ragione della loro scarsa complessità dal punto di vista della prevenzione incendi e dell’esistenza, come guida progettuale, di una regola tecnica appositamente predisposta, frutto della lettura coordinata della normativa di settore.
Sotto la lettera B, invece, troviamo attività contraddistinte da un rischio di incendio medio, sprovviste di una regola tecnica di riferimento e per questo più complesse in fase di progettazione dei dispositivi e degli apprestamenti, architettonici e impiantistici, antincendio.
Nella categoria C, infine, rientrano attività complesse e ad alto rischio per le quali è necessario richiedere il parere di conformità dietro presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. In questo caso il rinnovo della conformità deve essere fatto, tramite semplice dichiarazione del conducente dell’attività, ogni 5 o 10 anni a seconda della sua tipologia.
Ma la novità sta soprattutto nella semplificazione dell’iter burocratico che coinvolge le attività di categoria A, per le quali è sufficiente presentare, in allegato alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), un’attestazione a firma di un professionista abilitato, che evidenzi la rispondenza del progetto alla vigente normativa antincendio. In sostanza edilizia, antincendio, impianti e autorizzazione all’esercizio dell’attività cominciano ad andare di pari passo, accogliendo quello snellimento procedurale che da tempo si attendeva.
Altro fattore importante: il Comando dei Vigili del Fuoco o il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) hanno il solo compito di accertare la completezza dell’istanza; fatto questo passo, l’attività si intende autorizzata, a meno dell’accertamento di carenze che dovessero essere rilevate in un visita condotta a campione per area o per categoria di attività.
A scopo divulgativo della nuova normativa e delle nuove procedure i Vigili del Fuoco, con un'efficienza che è loro propria, mettono a disposizione sul sito istituzionale un opuscolo sfogliabile online che, attraverso chiari esempi riferiti a casi reali e di probabile interesse per il cittadino o l'imprenditore, indicano i passi necessari per affrontare la questione antincendio in maniera rapida, sicura, formalmente e operativamente ineccepibile.
E' poi il titolo stesso dell'opuscolo, Meno carte più sicurezza, a dichiarare esplicitamente il nuovo indirizzo della normativa, più snella, dinamica e aderente alla realtà della precedente, per molti versi obsoleta e burocraticamente farraginosa.
Altra novità importante del Regolamento è l'introduzione e l'ampliamento di molte funzioni espletabili online. In linea con quanto introdotto per la SCIA, anche per le pratiche antincendio è ora possibile inviare per via telematica, a seguito dell'iscrizione al portale appositamente predisposto, l'istanza unita a tutta la documentazione.
Anche la comunicazione con l'Amministrazione risulta più rapida e snella grazie alla possibilità di consultare sul sito lo stato di avanzamento della pratica e di richiedere (o ricevere) informazioni tramite posta elettronica certificata (PEC).
In caso di necessità è comunque possibile prenotare un appuntamento con un funzionario che, passo dopo passo, potrà aiutare cittadino o professionista incaricato della prevenzione antincendio, nella fase di compilazione della modulistica e delle relazioni tecniche richieste.
Le attività non soggette, e cioè non comprese nell'elenco di cui all'Allegato I del Regolamento, rimagono tuttavia sottoposte alla normativa inerente la sicurezza antincendio e quella relativa ai luoghi di lavoro. In assenza di esplicite disposizioni, si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per informazioni più dettagliate e aggiornamenti consiglio di consultare il sito:
www.vigilfuoco.it
nel quale, considerate le novità introdotte dalla normativa, gli aggiornamenti sono continui e in rapida evoluzione.