Una delle argomentazioni piu' discusse in sede di assemblea di condominio e' la ripartizione delle spese relative alla centrale termica, da parte dei condomini che hanno effettuato il distacco dall'impianto centralizzato, per avvalersi di un impianto autonomo.
E' bene premettere che le attuali leggi, vigenti in materia, indicano la soluzione degli impianti centralizzati per far fronte alle crescenti esigenze di contenimento della spesa energetica degli edifici e l’obbligo, da parte dei condomini che si distaccano, di descriverne i motivi a mezzo di una relazione tecnica.
Altra premessa fondamentale è il riferimento al Codice Civile, che all’articolo 1104 descrive che: ciascun partecipante, alla cosa comune, deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza, fatta salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
È l’ultimo capoverso, spesso, il cavallo di battaglia nelle discussioni condominiali per non partecipare alle spese relative all’impianto comune, da parte dei condomini che hanno scelto di realizzare
un impianto autonomo indipendente in tutto e per tutto da quello centralizzato.
Tuttavia lo stesso Codice Civile dispone in altri articoli che il condomino in ogni caso non può sottrarsi alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, pur rinunciando ai suoi diritti, in questo caso coincidenti con l’utilizzo dell’impianto e della centrale termica comune. In misura, quindi proporzionale, ad ogni bene posseduto ogni condomino è vincolato al pagamento degli oneri necessari per il mantenimento dello stesso bene.
Similmente, come provato da diverse sentenze della cassazione, in caso di cattiva erogazione del calore per malfunzionamento dell’impianto comune, ciascun condomino può avvalersi con un accertamento giudiziale di un risarcimento per il danno subito; risarcimento che dovrà coprire anche le eventuali spese sostenute ed impreviste per far fronte al malfunzionamento dell’impianto centrale.
Realizzato il distacco dall’impianto centrale, sostenute le spese per il mantenimento dell’impianto centrale, il condomino termicamente indipendente è esonerato dal sostenere le spese relative all’utilizzo dell’impianto.
Un aspetto significativo tecnicamente per la realizzazione di un impianto termico autonomo in un edificio condominiale, a seguito del distacco dall’impianto centrale, è lo scarico dei fumi. Ciascun condomino termicamente indipendente, deve infatti nel rispetto delle leggi attualmente vigenti in materia, realizzare lo scarico dei fumi della propria caldaia a tetto.
Quest’ultimo fatto potrebbe essere alquanto semplice da realizzare tecnicamente ed anche economicamente facilmente sostenibile per i condomini con appartamento posto immediatamente sotto il tetto o la copertura dell’edificio; per i condomini con appartamento non all’ultimo piano la realizzazione di uno scarico dei fumi della caldaia a tetto oltre ad un significativo peso economico, può risultare tecnicamente arduo per elevate altezze e per gli eventuali passaggi in proprietà di altri condomini.
ing. Vincenzo Granato