I lavori di ristrutturazione sono sempre delle spese necessarie ma a volte anche pesanti da sostenere. All’uopo esistono delle detrazioni fiscali che possono aiutare chi deve effettuarli.
Chi attua senza intermediari lavori in casa propria, può scontare il 36% esclusivamente sulle spese dei mat
eriali utilizzati per: interventi di manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria per gli immobili condominiali), di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali, sui quali pagherà naturalmente l’Iva del 20%.
Nel caso in cui si tratti di un imprenditore edile, il 36% sarà stimato su tutta la spesa, a patto che effettui l'auto-fatturazione, in questo caso l'Iva sarà al 10%.
La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato fino al 2010 le detrazioni e l’applicazione IVA per interventi di recupero fatturati dal 1 gennaio 2008, restando invariato il tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, ovvero un risparmio massimo di 17.280 euro (calcolando il 36%), riferito alla singola unità abitativa, indipendentemente dal numero di persone che sostengono le spese.
Essa va ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Una agevolazione maggiore è prevista per coloro che hanno compiuto 75 o 80 anni e sono proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento, che possono suddividere la detrazione in cinque o tre rate.
Non possono beneficiare di tale disposizione l’inquilino o il comodatario.
Un esempio chiarificatore di tale privilegio è fornito dall’Agenzia delle entrate:
1) il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello stesso anno lavori di ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, o anche in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
2) il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 75 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nello stesso anno, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Nel caso in cui la casa non fosse di proprietà ma in affitto, chi sostiene le spese dell’intervento e chi può godere delle suddette agevolazioni?
Al fine di chiarire il quesito chiariamo che le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione possono essere godute da:
- proprietari e familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio, il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- nudi proprietari o futuri acquirenti dell’immobile con il compromesso registrato;
- chi utilizza l’abitazione, i comodatari, l’usufruttuario oppure l’inquilino;
- soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
- soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo) nonché di imprese familiari.
Quindi anche l’inquilino, con contratto d’affitto registrato regolarmente, può ottenere le agevolazioni previste dalla legge ripartite in 10 anni. La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
Quali documenti supplementari deve presentare il locatario che vuole usufruire della detrazione?
Oltre alla normale comunicazione di inizio lavori, da inviare tramite raccomandata redatta su apposito modello, reperibile presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it ed alla Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale, per i locatari occorre aggiungere la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di u rimborso.
Redazione Lavorincasa.it