Il cosiddetto decreto Salva Italia ha introdotto significative variazioni, per le detrazioni del 55% circa gli interventi di qualificazione energetica degli edifici, la Detrazione 55% dall’IRPEF o dall’IRES è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Come descritto dall’art. 4, comma 4 del Decreto Legislativo del 06.12.2012 alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicherà, invece, la Detrazione 36%; le riqualificazioni energetiche, pertanto, risulteranno equiparate alle ristrutturazioni degli edifici.
Interventi
Gli interventi che possono usufruire della detrazione del 55% fino al 31.12.2012 sono:
la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, con un valore massimo di detrazione di 100.000 €; interventi sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, con un valore massimo di 60.000€, lo stesso importo massimo di detrazione vale anche per sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, valore massimo detraibile 60.000 €; sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione, con un importo massimo detraibile di 30.000€.
Gli interventi detraibili riguarderanno anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, con relativi coefficienti di prestazioni nettamente superiori. Tale tipo di agevolazione consentirà di accedere alle detrazioni anche a chi non effettua grandi interventi, per la riduzione della spesa energetica degli edifici; nel contempo, offre un ulteriore vantaggio a chi ha la possibilità di utilizzare fonti altenative di energia, come i pannelli fotovoltaici, di cambiare fonte di energia passando dal gas metano all'elettricità.
Ritenute
Circa le ritenute sui bonifici per i pagamenti da effettuare alle ditte esecutrici dei lavori ed ai professionisti per le prestazioni, secondo l’art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 201/11, continua ad applicarsi la ritenuta del 4% all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici – bancari o postali – disposti dai contribuenti per beneficiare delle Detrazioni 36 e 55% (rif. DL 78/10, convertito nella Legge 122/10 e successive modifiche ed integrazioni).
È bene osservare che il testo del Decreto-Legge è all’esame del Parlamento, che dovrà convertirlo in legge.