Detrazione 55%: interventi di riqualificazione energetica
Visto il susseguirsi negli ultimi tempi di leggi, decreti, proroghe, cambiamenti sulle procedure e conseguenti articoli comparsi sul nostro portale, cerchiamo di riassumere in breve la normativa attualmente in vigore sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (55%).
Il Decreto Legge n.83/2012 (convertito nella Legge n.134 del 7 agosto 2012) proroga come termine ultimo per accedere a questa agevolazione fiscale il 30 giugno 2013.
Dopo questa data, ossia dal 1 Luglio 2013 e salvo ulteriori proroghe, le spese sostenute per gli interventi edilizi mirati al risparmio energetico potranno rientrare nella detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, che tornerà ad essere del 36%.
Si parla di spese sostenute, quindi il criterio per l’individuazione temporale dell’intervento è quello di cassa. Si guarderà la data dell’effettivo pagamento e non la data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Ripartizione della detrazione
Il numero di anni in cui ripartire la detrazione è stato più volte modificato.
Per gli interventi eseguiti a partire dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in 10 rate annuali.
Caratteristiche dell’edificio indispensabili per accedere alla detrazione del 55%
L’edificio su cui si eseguono gli interventi deve essere esistente e già dotato di impianto di riscaldamento. Inoltre, a differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.).
La prova di esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, ed anche dal pagamento dell’Ici a partire dal 1997, se dovuta.
Interventi che possono beneficiare della detrazione del 55%
Esistono quattro categorie di interventi ammesse alla detrazione fiscale e ad ognuna di esse è associato un valore massimo di detrazione:
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all’edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti.
Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano.
Per questi interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di spesa è 100.000 euro.
- Interventi sugli involucri degli edifici
Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato.
Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre.
Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza.
Il limite della detrazione è di 60.000 euro.
- Installazione di pannelli solari
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi.
È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell’Unione Europea o della Svizzera.
Il valore massimo della detrazione fiscale è 60.000 euro.
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia.
Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il limite massimo per la detrazione è
30.000 euro.
Spese detraibili
La detrazione si può applicare sulle spese effettivamente sostenute per:
- i lavori (fornitura e posa)
- le prestazioni professionali, sia di progettazione, direzione lavori che di redazione delle pratiche necessarie per accedere alla detrazione.
Adempimenti per accedere alla detrazione del 55%
La normativa è cambiata nel tempo, pertanto cerchiamo di elencare in breve quali sono attualmente i documenti che devono essere redatti da un tecnico abilitato:
- l’asseverazione, che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti.
Nel caso di semplice sostituzione di serramenti o di installazione di caldaia a condensazione può essere sostituita da una certificazione del produttore;
- l’attestato di certificazione energetica, che riporterà i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento.
In caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale questo documento non è richiesto;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, dove sono richiesti i dati di chi usufruirà della detrazione, il tipo di intervento eseguito e il costo dell’intervento.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere all’Enea per via telematica copia dell’attestato di certificazione energetica (se il tipo di intervento lo prevede) e la scheda informativa.
L’invio di questa comunicazione richiederà dunque l’intervento di un tecnico, a meno che non si tratti del caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o di sostituzione dell’impianto termico, per i quali il comune cittadino può collegarsi autonomamente al sito dell’Enea e inviare i documenti.
C’è però da sottolineare che non sempre i passaggi sono comprensibili a chiunque, poiché si parla di trasmittanze, di potenze nominali, ecc.
Pertanto per queste pratiche è sempre consigliabile farsi seguire da un esperto, onde evitare la perdita della detrazione a causa di una compilazione errata.
Documenti da conservare per la detrazione del 55%
Una volta effettuata la comunicazione per via telematica, è necessario conservare i seguenti documenti, che dovranno essere esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- l’asseverazione (se il tipo di intervento la richiede)
- la ricevuta di invio telematico effettuato all’Enea
- le fatture relative agli interventi
- le ricevute dei bonifici (ricordiamo che i pagamenti vanno effettuati con apposito modello di bonifico).
Questo è dunque un riassunto succinto della detrazione fiscale per il risparmio energetico.
Approfondiremo successivamente con altri articoli le tipologie di intervento più diffuse e alcuni casi particolari, così come abbiamo già fatto per le pompe di calore e le porte.