Mentre proprio nei giorni scorsi veniva approvato un importante ordine del giorno in Commissione Bilancio del Senato, avente lo scopo di chiedere di rendere stabile l'agevolazione fiscale del 55% e non piu' a scadenza temporale, giunge un importante chiarimento relativo ad interventi eseguiti su uno stesso edificio, ma autonomi e non intesi in prosecuzione l'uno dell'altro.
Come è noto la misura fiscale, introdotta con la legge Finanziaria del 2007 è stata successivamente prorogata fino ad includere, allo stato attuale, gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici realizzati entro il 31 dicembre 2011.
Ma, in particolare, per gli anni 2008, 2009 e 2010, sono stati introdotti dei nuovi valori limite del fabbisogno energetico da rispettare per ottenere le detrazioni, rispetto agli anni precedenti.
Alcuni contribuenti hanno realizzato, nel corso degli anni, diversi interventi, rispettando ogni volta i valori limite posti dalla normativa vigente, per cui ci si è chiesti se era possibile accedere alle detrazioni più volte, anche per interventi autonomi l’uno dall’altro, quindi non considerati prosecuzione dei lavori precedenti.
Il quesito posto risulta importante, in quante nel caso affermativo, dà la possibilità all’utente di poter usufruire del limite massimo di detrazione di 100.000 euro, per ogni singolo intervento superando, quindi, il tetto di spesa inizialmente previsto.
Esso riguardava, nello specifico, gli interventi per la climatizzazione invernale per i quali è richiesto un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo più basso di almeno il 20% rispetto a determinati valori tabellari cui si è fatto cenno prima.
Il sottosegretario all’Economia Sonia Viale, in risposta ad un’interrogazione del deputato Antonio Milo, ha chiarito nei giorni scorsi che è possibile richiedere le detrazioni per più interventi autonomi, purchè per ciascuno sia dimostrata la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa.
In pratica per ciascun intervento autonomo sarà necessario che il contribuente sia in possesso dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, dal quale risulti il fabbisogno energetico, e dell’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell'intervento effettuato ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
arch. Carmen Granata