Il Testo Unico dell’Edilizia, all’art. 3, comma d), definisce come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Questa definizione è importante ai fini della scelta del titolo abilitativo, infatti gli interventi sopra citati rientrano nella categoria per i quali è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che ha sostituito la Dia, e per i quali non è necessario il Permesso di Costruire.
Appare chiaro, quindi, che con questo tipo di interventi si può procedere anche alla completa demolizione e ricostruzione di un edificio, purchè si mantengano inalterati sagoma e volume.
Questo concetto è stato ribadito recentemente dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 309 dello scorso 21 novembre.
La Corte ha infatti dichiarato incostituzionale la norma regionale che permetteva di realizzare un edificio completamente diverso da quello preesistente nella sagoma, mantenendo soltanto la stessa volumetria, perché rappresenta un eccessivo ampliamento rispetto alla norma nazionale.
Il riferimento è alle leggi della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).
In particolare l'art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7/2010 prevede che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell'edificio che segue la demolizione è da intendersi senza vincolo di sagoma, e tale aspetto era stato sollevato dal Tribunale amministrativo della Regione.
La pronuncia della Corte ha ribadito che l’art. 3 del D.P.R. 380/01 rappresenta un principio non derogabile dalla normativa regionale e pertanto ha ritenuto incostituzionali quegli articoli delle norme regionali che non considerano vincolante il mantenimento della sagoma preesistente.
La Corte Costituzionale ha inoltre precisato che la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi rientra nell’ambito delle competenze dello Stato, in quanto facente parte degli aspetti relativi al governo del territorio.
D’altro canto l’applicazione di definizioni diverse da parte di alcune regioni, comporterebbe una disparità di comportamenti sul territorio nazionale che produrrebbero degli effetti negativi per la sua tutela.
Quindi, in caso di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa da quella preesistente, il cittadino sarà tenuto a richiedere un Permesso di Costruire perché si tratta di costruzione di un nuovo edificio.