Nel suo articolo tre il Decreto Ministeriale 05.05.2011 n. 109 ha definito la terminologia di riferimento per una corretta interpretazione dello stesso decreto, tra tali definizioni: potenziamento, produzione aggiuntiva, produzione annua media, punto di connessione, rifacimento totale, servizio di scambio sul posto, GSE, impianto fotovoltaico a concentrazione, soggetto responsabile, impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, piccoli impianti fotovoltaici, grandi impianti fotovoltaici, costo indicativo cumulato annuo.
Per potenziamento di un impianto fotovoltaico si intende l’incremento della potenza di un impianto fotovoltaico entrato in esercizio da almeno due anni, l’incremento deve essere di almeno 1 kW e rispettare gli incrementi di kWh su base annua definiti dalla produzione aggiuntiva.
La produzione aggiuntiva definisce in kWh l’incremento di energia elettrica rispetto alla produzione media annua prima del potenziamento; per gli impianti non dotati del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta a seguito del potenziamento moltiplicata per un fattore specifico; tale fattore è espresso dal rapporto tra l’incremento di potenza nominale dell’impianto e la potenza complessiva dell’impianto a seguito del potenziamento.
Per protezione media annua di un impianto fotovoltaico si intende la media aritmetica dei kWh prodotti negli ultimi due anni, tale media non deve includere gli eventuali periodi di fermo dell’impianto che non siano quelli ordinari per manutenzione; il punto di connessione di un impianto fotovoltaico è il punto nel quale l’impianto viene collegato alla rete elettrica, il punto in questione rientra nelle competenze del gestore della rete elettrica.
Il rifacimento totale di un impianto è l’intervento di miglioramento tecnologico, realizzato su un impianto attivato da almeno venti anni, l’intervento prevede la sostituzione almeno di tutti i moduli dell’impianto e dei componenti di conversione dell’energia elettrica da continua in alternata, gli inverter; il servizio di scambio sul posto è definito dal Decreto Legislativo del 29.12.2003 n. 387 e le successive modifiche ed integrazioni; mentre il GSE è il gestore dei servizi energetici GSE s.p.a.
Un sistema o impianto fotovoltaico a concentrazione si distingue da un impianto fotovoltaico convenzionale, per la presenza di sistemi ottici che concentrano la luce sulle celle fotovoltaiche; ogni impianto fotovoltaico deve avere un soggetto responsabile dell’impianto che ha la responsabilità dell’’esercizio e della manutenzione dell’impianto, che può richiedere le tariffe incentivanti e l’iscrizione dell’impianto negli appositi registri.
Gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti
particolarmente evoluti dal punto di vista tecnologico sono definiti, semplicemente, impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica; i piccoli impianti fotovoltaici sono quelli realizzati sugli edifici e che hanno una potenza complessiva inferiore o uguale a 1000 kW, gli impianti con una potenza non superiore a 200 kW ed in regime di scambio sul posto e gli impianti di potenza qualsiasi realizzati su aree o edifici pubblici secondo il Decreto legislativo n. 165 del 2001..jpg)
Tutti gli altri impianti diversi da quelli appena su descritti, fanno parte dei grandi impianti fotovoltaici.
Per costo indicativo cumulato annuo, si intende la somma dei prodotti di tutte le potenze degli impianti fotovoltaici installati per i corrispondenti incentivi riconosciuti, di qualunque potenza e tipologia.
ing. Vincenzo Granato