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Comunicazione di Inizio LavoriDeve essere presentata al Comune prima di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che non modifichino sagoma e superficie di un immobile. |
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La Comunicazione di Inizio Lavori e' una pratica amministrativa che riguarda molte attivita' edilizie non soggette a Denuncia di Inizio Attivita' o Permesso di Costruire, oltre che quelle definite libere. L'articolo 5 della legge 73/2010 e' andato infatti non solo a modificare, ma a sostituire integralmente l'articolo 6 del DPR 380/2011, il cosiddetto Testo Unico sull'Edilizia.
Il comma 2 dello stesso articolo autorizza a eseguire, presentando una semplice Comunicazione all’Amministrazione Comunale, i seguenti interventi:
- gli interventi di manutenzione straordinaria intesi come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Il presupposto è che, però, non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari (sono esclusi dunque frazionamenti, accorpamenti ecc.), che non venga modificata la destinazione d’uso dell’immobile e che le parti strutturali dell’edificio non vengano coinvolte. In sostanza non deve essere modificato, a seguito della realizzazione delle opere, il carico urbanistico attraverso la variazione del numero di abitanti previsto per l'immobile;
- le opere temporanee, con una durata non superiore a 90 giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (anche aree di sosta), la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, le vasche di raccolta per le acque, i locali tombati;
- i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici esistenti senza serbatoio di accumulo esterno, ad esclusione di quelli collocati all’interno del perimetro della zona A (centro storico) come definita all’art. 2 del Decreto n. 1444 del 2 aprile 1968;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, come gli spazi comuni dei complessi condominiali.
Qualora tali opere vengano eseguite in assenza di Comunicazione, questa può essere presentata in sanatoria, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 7 della stessa legge, corrispondendo una sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
La Comunicazione deve essere presentata dal proprietario dell’immobile in cui si intendono eseguire le opere o da un avente titolo su di esso, sulla base dell’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale competente per territorio.
Per il Comune di Roma, nei siti dei vari Municipi, il modulo è già da tempo scaricabile online in formato pdf.
Nello stesso modulo, oltre ai dati anagrafici del richiedente, deve essere indicato il tipo di intervento e devono essere indicati gli estremi catastali dell’immobile, in modo che esso sia individuabile in modo inequivocabile e certo.
Inoltre vanno inseriti i dati del Progettista e del Direttore dei Lavori (figure che possono coincidere anche in un unico professionista), nonché quelli dell’Impresa esecutrice. Quest’ultima deve fornire, a corredo della Comunicazione, copia aggiornata del Documento Unico di Regolarità Contributiva (il DURC).
Il Progettista, che insieme al Direttore dei lavori si assume la responsabilità della rispondenza delle opere alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, deve inoltre produrre una relazione tecnica, della quale è solitamente fornita traccia unitamente alla modulistica predisposta dal Comune.
L'elaborato grafico deve invece contenere obbligatoriamente: stralcio del foglio catastale nel quale sia individuato l'immobile, insieme alla chiara indicazione degli estermi di foglio, particella e subalterno; stralcio del PRG vigente; piante, sezioni e prospetti dell'intervento nelle tre fasi di ante operam, demolizioni/ ricostruzioni e post operam.
Completa la documentazione il cosiddetto Prospetto Vincoli, nel quale devono essere indicati quelli eventualmente gravanti sul fabbricato o sulla sua area di pertinenza. Per ognuno di essi deve essere allegato alla C.I.L. il relativo parere favorevole all'esecuzione delle opere rilasciato dall'Ente competente.
Secondo la mia personale esperienza professionale esiste poi tutta una serie di documenti integrativi che possono, di volta in volta, essere richiesti dalle diverse Amministrazioni Comunali: planimetria catastale dell'immobile, certificato di abitabilità, concessione in sanatoria, eventuali atti d'obbligo gravanti sull'immobile. La richiesta di una copia dell'atto di proprietà dell'immobile va invece interpretata in questo modo: al suo interno, solitamente, sono indicati gli estremi dell'agibilità e quelli della concessione edilizia, che comprovano la legittimità della preesistenza urbanistico- edilizia.
Infine una nota importante sulla tempistica. A differenza della D.I.A., che implicava un'attesa di 30 giorni per poter iniziare le opere a partire dalla data di protocollo, con la C.I.L. si può procedere immediatamente, a patto di aver depositato al Comune tutta la documentazione richiesta.
arch. Nora Santonastaso
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