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Come richiedere la detrazione del 36%Attualmente è in vigore un decreto legge che ha portato al 50% l'aliquota di spesa detraibile, per gli interventi effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. |
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La Manovra Salva Italia 2011 ha reso stabile la detrazione del 36%, che ora non è più soggetta a scadenze.
L’agevolazione è applicabile agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti e alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
Ricordiamo che i lavori per i quali spettano le agevolazioni sono gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di bonifica dell’amianto.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono invece ammessi a detrazione solo se compiuti su parti comuni di edifici condominiali.
La riforma finanziaria del 2009 aveva prorogato quelle che erano le agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione delle costruzioni destinate ad uso abitazione.
La legge del 24 dicembre 2007 n. 244 è la legge che definisce i parametri della manovra finanziaria del 2008, in particolare agli art. 17 e 18.
- interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
-interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
L'art.18, invece, definiva prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
Attualmente è in vigore un decreto legge, che ha portato al 50% l'aliquota di spesa detraibile, per gli interventi effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
Di seguito vi illustriamo le modalità per gestire la pratica e tutte le procedure per una esatta compilazione dei moduli, allegando anche degli utili fac-simile.
ATTENZIONE! Dal 14 maggio 2011, con l'entrata in vigore del Decreto Sviluppo, non è più necessario inviare comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.
(Per lavori iniziati prima di tale data bisognava inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.)
A titolo puramente informativo, continuiamo a pubblicare il fac - simile del modulo prima richiesto.
Scarica (fac-simile) modulo detrazione 36%.
Nel modulo andavano indicati:
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- Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.
- Barrare la relativa casella se si è possessore (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell'immobile.
- Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.
Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell'apposito spazio il codice fiscale del condominio.
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- In questa sezione si dovevano indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all'immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.
- In mancanza di dati catastali si può indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
- Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si devono indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.
Il contribuente deve essere in possesso della seguente documentazione, da esibire in caso di controlli:
- Copia del titolo autorizzativo (DIA, Permesso di costruire, Scia o Cial).
- Dati Catastali o domanda di accatastamento, se l'immobile non è ancora censito.
- Copie delle ricevute del pagamento ICI, se dovuta.
- Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.
- Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.
- Comunicazione all'ASL, se dovuta.
- Fatture comprovanti le spese sostenute (dal 14 maggio 2011 non è più necessario indicare separatamente il costo della manodopera) e ricevute dei bonifici di pagamento.
Prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una raccomandata (con avviso di ricevimento) contenente una comunicazione all'ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l'immobile.
Ai sensi dell’art. 99 del d.lgs n. 81/08, infatti, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare.
La così detta notifica preliminare è obbligatoria solamente:
a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
b) nei cantieri che, inizialmente non sono soggetti all'obbligo di notifica, ricadono successivamente nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera. In tal caso la notifica dovrà essere fatta quando accade il fatto che la rende obbligatoria;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Scarica (fac-simile) comunicazione all'ASL.
La dichiarazione da inviare all’azienda sanitaria locale deve contenere le dichiarazioni indicate nell’allegato XII allo stesso decreto legislativo, ossia:
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera
(nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera
(nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).
Della dichiarazione all'ASL doveva essere fatta menzione nel modulo che bisognava inviare al centro operativo di Pescara, per ottenere la detrazione del 36% mediante la spunta dell’apposita casella.
Nei casi in cui non ci sia l'obbligo di trasmettere all'ASL la comunicazione andrà comunque rilasciata al committente e conservata dallo stesso, una dichiarazione dell'impresa che lo attesti.
Questo per dare la possibilità al richiedente di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell'impresa.
Scarica (fac-simile) dichiarazione impresa.
La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell'impresa.
Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse.
Nel caso in cui prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.
Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione;
la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.
Se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi.
Nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura, la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Nel caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell'Amministratore, e dell'eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa.
Nel caso di comproprietà dell'immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi.
Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Scarica (fac-simile) bonifico bancario.
IMPORTANTE
Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura:
Bonifico ai sensi L. 449/97 art. 1 c. 3 saldo fattura n° xx del xx/xx/xx.
Dal 1° luglio 2010, banche e poste devono operare al momento del pagamento del bonifico una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
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Finanziaria 2008 Approvata Detrazione IRPEF del 36% sui lavori di ristrutturazione, richiamo alla Legge 28 dicembre 2001, n.448, articolo 9 comma 3- LAVORINCASA.it
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Le modalità per stipulare un contratto ad uso transitorio sono legiferate dall'art 5 della Legge 431/98.
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Riepilogo delle agevolazioni fiscali per la casa di cui si potra' usufruire per la dichiarazione dei redditi 2008.
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Manovra anticrisi 2009. Disposizioni in tema di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto della casa. Lavorincasa.it
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Cos'e' e come si calcola la superficie catastale. Differenze con la vecchia disciplina di accatastamento degli immobili.
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