Tali leggi regionali, come anticipato, hanno in comune la
condizione di trasformare il sottotetto a fini abitativi, senza alterare le volumetrie esistenti (salvo eccezioni in Lombardia e Liguria).
Esse segnano un'inversione di tendenza nello sviluppo edilizio privilegiando lo sviluppo ubanistico di recupero edilizio all'increscente abusivismo territoriale.
La Legge Regionale 28 novembre 2000 n.15 riferita alla Campania come declina nell'art.1. è "ispirata dall'obbiettivo di limitare l'utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti, mira a promuovere il recupero abitativo di sottotetti, esistenti alla data della sua entrata in vigore".
Con esistente (nella regione Campania) si indicano quei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della legge (17 ottobre 2000) e realizzati legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, sia stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47 o Legge 724/1994.
L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40, per costruzioni allocate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è possibile arrivare ai 2,20 metri.
Tutte le altezze (in caso di falde inclinate) inferiori ad 1,40 metri dovranno essere tamponate con muratura oppure con arredi fissi.
Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde.
L'altezza media è possibile raggiungerla abbassando il solaio dell'ultimo piano senza alterare la stabilità della costruzione ed i requisiti minimi dell'abitazione sottostante.
Per consentire i requisiti d'aeroilluminazione naturale occorre garantire un rapporto aeroilluminante pari a 1/8, per avere l'abitabilità dei locali.
Ovvero, finestre e lucernari debbono avere una superficie vetrata apribile pari a 1/8 del pavimento, che consenta sia alla luce che all'aria di penetrare nel locale.
L'intervento di recupero del sottotetto è classificato come ristrutturazione edilizia pertanto è a sua volta normativato dalla lettera d) dell'art.31 legge 5 agosto 1978 n.457.
Sono considerati tutti quegli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
Gli oneri di urbanizzazione da pagare sono calcolati in base alla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.
arch. Monica Pezzella



































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