L’atto di donazione è un contratto consensuale che si perfeziona nel momento in cui si forma la volontà concorde delle parti. Esso rientra tra gli atti di affidamento condiviso del codice civile.
In base all’ art. 769 C.C., Libro Secondo Delle successioni, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Ecco alcuni stralci del Codice Civile sull'argomento.
Il donante deve avere la piena capacità naturale. In base all’ art.775 C.C., la donazione, fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (Art. 774). È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.
L’unica eccezione che la legge ammette e che si possano fare delle donazioni in occasione delle nozze (donazioni obnuziali) ai discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato perché fatte con l’assistenza di persone che esercitano la potestà o la tutela o la curatela per poter essere effettiva (Art. 782) la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.
Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore.
In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito (Art. 784), ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti. L'accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
L’argomento in questione è vasto, sottolineiamo solo alcuni campi da tener presente in caso in cui si voglia revocare una donazione.
La donazione
può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (Art. 800)
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 435 e 436. (Art. 801)
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (Art. 802)
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. (1)
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 luglio 2000, n. 250 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che in caso di sopravvenienza di un figlio naturale la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione. (Art. 803)
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente. (Art. 804)
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio. (Art. 805)
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa. (Art. 807)
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi. (Art. 808)
arch. Monica Pezzella