News di Normative Avv. Alessandro Gallucci

Attivita' rumorose e sanzioni penali

Quella dei rumori che distrubano le attività delle persone, il loro riposo e piu' in generale la quiete pubblica e' questione che genera spesso contrasti e contenziosi anche a livello penale.

Attivita' rumorose e sanzioni penali

ImmissioniUna sentenza della Cassazione penale, la n. 24503 del 9 giugno 2010, ci offre la possibilita' di approfondire la questione relativa alle sanzioni per i rumori che causano disturbo alle attivita' o al riposo delle persone.


Non è raro che gli abitanti di una determinata strada o più nello specifico di un determinato edificio lamentino la presenza di rumori intollerabili.


La rumorosità delle attività viene sanzionata a diversi livelli.


In primo luogo v’è la tutela civilistica.


L’art. 844 c.c. consente di ottenere l’inibitoria della immissioni intollerabili (tra le stesse vanno annoverate quelle rumorose).


In secondo luogo v’è la possibilità di ottenere l’irrogazione di sanzioni amministrative.


Si pensi, per fare un esempio, al vicino di casa che fa effettuare lavori di ristrutturazione senza il rispetto degli orari di lavoro previsti dai regolamenti di polizia urbana.


In tal caso chiunque potrebbe segnalare il fatto alla polizia locale per ottenere il rispetto dei regolamenti e di conseguenza per l’irrogazione delle sanzioni ivi previste.


V’è poi anche il livello di tutela penale.

Si tratta di una extrema ratio, poiché le norme penali, per definizione, intervengono solamente per sanzionare quei comportamenti particolarmente riprovevoli.


La norma cui fare riferimento è l’art. 659 del codice penale a mente del quale:


ImmissioniChiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.


Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità
.


Si tratta di un reato contravvenzionale.


Ciò vuol dire che esso, per quanto meno grave rispetto ai così detti delitti, è sempre punibile (cioè non è necessario sporgere querela per ottenere l’attivazione di un’indagine).


Il comportamento illecito potrà essere sanzionato sia a titolo di dolo (detto più semplicemente per aver fatto rumore volontariamente) sia a titolo di colpa (per aver tenuto non volontariamente ma incautamente determinati comportamenti).


L’interesse tutelato è l’ordine pubblico ossia la quiete pubblica e privata.


La norma, a ben vedere, prevede due distinte fattispecie di reato:


a) quella sanzionata dal primo comma, che punisce ogni genere di rumore che reca disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone;


b) la seconda, punita dall’ultimo comma, relativa all’esercizio di mestieri rumorosi contro le disposizioni di legge e delle autorità.


La recente sentenza della Corte di Cassazione penale, citata in apertura,  specifica in modo chiaro e preciso tale differenza.


In particolare ad essere sanzionato penalmente, ai sensi del primo comma dell’art. 659 c.p., era stato il proprietario di un bar per la musica ad alto volume e gli schiamazzi fino a tarda notte.


L’imputato ricorreva in Cassazione contro questa condanna per ottenere l’assoluzione o quanto meno la più lieve sanzione prevista dal secondo comma poiché a suo dire l’attività svolta rientrava tra quelle rumorose.


ImmissioniLa Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento in materia, ha respinto il ricorso affermando che la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., comma 2 (che si riferisce ai mestieri naturalmente rumorosi) non è applicabile ad un locale bar- discoteca che non è di per sè rumoroso, ove gestito con il doveroso rispetto.

 

La giurisprudenza di questa Corte ha invero più volte affermato che i rumori eccedenti la normale tollerabilità provenienti da un locale del genere (per la musica ad alto volume o per gli schiamazzi degli avventori, specie di notte) integrano la violazione di cui all'art. 659 c.p., comma 1, e non quella di cui al comma 2 (cfr. Cass. Pen. n. 1466 in data 06.11.2007, Rv.) (così Cass. 9 giugno 2010 n. 24503).
 


avv. Alessandro Gallucci

© Riproduzione Riservata

Notizie che trattano Attivita' rumorose e sanzioni penali che potrebbero interessarti

Immissioni e ruolo di proprietario ed inquilino

Immissioni e ruolo di proprietario ed inquilino

Le immissioni intollerabili alla luce della normativa dettata dal codice civile e le responsabilita' nel caso d'unita' immobiliare locata.
Immissioni moleste

Immissioni moleste

Le immissioni rappresentano una delle molestie maggiori al diritto di proprieta'. Cosa fare quando diventano intollerabili.
Rumori Impianti Termici

Rumori Impianti Termici

Il contenimento o la limitazione dell'inquinamento acustico, o semplicemente del rumore, costituisce un fattore di qualità non trascurabile per le moderne abitazioni.
Contenere Rumore Impianti

Contenere Rumore Impianti

Il contenimento del rumore prodotto dai sistemi di climatizzazione, diffusione e trattamento dell'aria dovrebbe essere uno dei dati caratterizzanti la progettazione.
Sfiato Tubazioni Termosifoni

Sfiato Tubazioni Termosifoni

Le bolle d'aria nelle tubazioni degli impianti di riscaldamento costitutiscono un problema diffuso, la presenza di bolle d'aria si manifesta in diversi modi.
Potrebbero interessarti articoli che parlano di: bar , immissioni rumorose , immobili rumore

Trova altre notizie del settore Normative

sul Blog di Lavori in Casa

Cerca anche nelle categorie:

Ecologia | Edilizia | Impianti | Progettazione | Varie
Visualizza tutte le notizie del blog
IMMOBILIARE
CERCA: www.casa.it

Quanto costa?

Prezzi prodotti e servizi per NORMATIVE

Costi di ristrutturazione

Costi di ristrutturazione per NORMATIVE

Tutte le categorie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
Qualità artigianale Qualità artigianale
Scopri tutti i motivi per scegliere Berto con le videopillole Berto Salotti - videopillole.
Vendi o affitti casa? Vendi o affitti casa?
Pubblica 1 annuncio dove 4 milioni cercano casa
Casa.it
Irrigazione Giardino Irrigazione Giardino
Faidate un impianto di irrigazione interrata o fuori terra nel tuo giardino!
RISTRUTTURA LA TUA MANSARDA RISTRUTTURA LA TUA MANSARDA
Scopri tutte le soluzioni VELUX e non dimenticare le tre regole base: comfort, sicurezza e risparmio energetico
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI

Quanto costa e dove lo trovo?

Ricerca per parola chiave

Ricerca per categoria

Troviamo noi per te!

Sei un azienda? Il tuo listino qui!

Prossime fiere della casa

Apri iTunes per scaricare gratis.
Per essere sempre informato sulle news e i consigli utili sulla casa. L'App consente anche di chiedere preventivi gratuiti alle aziende

Collaboratori editoriali

Sei un Architetto, Ingegnere, Giornalista?
Scrivi per la nostra Redazione
Sei un Agenzia Stampa?
Pubblica la rassegna dei tuoi clienti
contatta la redazione

Certificazioni & Partnership

Traffico certificato da:
Nielsen / NetRatings / Sitecensus
Partnership:
Casa24 il sole 24 ore
contatta la direzione