Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ribadito ancora una volta come la figura professionale dell’architetto abbia la competenza esclusiva per ciò che riguarda la trattazione degli immobili vincolati.
Infatti con la sentenza n. 7997 del 17 ottobre 2011 la seconda sezione del Tribunale laziale si è trovata ancora una volta ad affrontare il problema della progettazione e direzione dei lavori sugli immobili vincolati e sugli edifici di rilevante interesse artistico, che è stato ribadito essere di competenza degli architetti.
Tale principio era stato affermato dal lontano Regio Decreto 23/10/1925, n. 2357, che all’art. 52 afferma: Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
La sentenza fa seguito ad un ricorso presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e dagli ingegneri Giovanni Montresor, Gaetano Rubinelli, Alberto Maria Sartori e Mario Zocca contro il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e contro il Consiglio Nazionale Architetti PPC, per un provvedimento della Soprintendenza della città scaligera, con il quale essa stabiliva che i progetti di restauro di immobili di pregio storico ed artistico, sarebbero stati esaminati solo se firmati da architetti.
Il TAR ha respinto il ricorso, così come era stato fatto in passato con altre sentenze, legittimando quindi il provvedimento della Soprintendenza di Verona e motivando la scelta con il fatto che la riserva di competenza per gli architetti riguarda tutti gli immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (sostituito dal D.Lgs. 42/04), ad eccezione degli aspetti prettamente tecnici per i quali è previsto l’intervento degli ingegneri, così come stabilito dallo stesso art. 52 sopra citato.
E’ presumibile che la parte tecnica a cui si riferisce l’articolo sia costituita dalla struttura portante e dagli impianti tecnologici.
La sentenza del TAR ha precisato che anche laddove l’ingegnere intervenga per la parte tecnica, tale intervento deve avvenire in stretta e costante collaborazione con l’architetto ed il progetto deve essere sottoscritto in maniera congiunta.
Il divieto è esteso anche ad ingegneri civili di altri stati membri dell’Unione Europea, così come stabilì la sentenza n. 5239 del Consiglio di Stato nel 2006.
Altro aspetto precisato dalla sentenza è che la dizione opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico si riferisce non solo ad edifici storici e quindi esistenti, ma anche alle nuove opere.
La riserva di competenza quindi riguarda anche edifici non vincolati ma di rilevante interesse artistico, come possono esserci in molte città, anche tra quelli destinati a civile abitazione.