In molti cantieri spesso, sia per ristrutturazioni che per la realizzazione di nuovi edifici, sono presenti piu' ditte una delle quali detiene l'appalto e le altre o semplicemente dei lavoratori autonomi, svolgono lavorazioni specifiche in subappalto. I rapporti di lavoro tra le parti, spesso, non sono regolarizzati da veri e propri contatti, ma in ogni caso e' d'obbligo da parte della ditta principale di riferimento per il cantiere e che detiene l'appalto, la redazione del documento di valutazione dei rischi. Esso descrive le attivita' del datore di lavoro ed il suo fine e' la tutela dei lavoratori, sinteticamente e' detto DVR.
Tuttavia la maggior parte delle ditte italiane hanno meno di dieci dipendenti e per esse una semplice autocertificazione può sostituire la redazione del DVR.
L’impresa appaltatrice deve accertare che le aziende che lavorano in subappalto e/o gli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere abbiano le idoneità tecniche professionali ed i certificati di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. Inoltre ad essi, devono essere dettagliatamente descritti i rischi dei luoghi di lavoro in cui operano e le relative contromisure di prevenzione, da adottare anche in relazione alle lavorazioni da svolgere.
Tutte le ditte e gli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il datore di lavoro e/o il committente devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Lo svolgimento in parallelo di diverse attività lavorative in uno stesso cantiere, tra le varie ditte presenti, genera una serie di rischi dovuti alla sovrapposizione nello spazio e nel tempo di tali attività, rischi che richiedono delle contromisure per la sicurezza.
Tra le più comuni contromisure per ridurre i rischi di attività di interferenza di diverse ditte in uno stesso cantiere ci sono: la realizzazione di ponteggi, passerelle, andatoie, trabattelli, e similari; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per lavorazioni interferenti.
Altre misure riguardano gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature e le infrastrutture in generale.
ing. Vincenzo Granato