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Agevolazione box di pertinenza

Il bonus prima casa vale anche per il garage. E' necessario sottolineare che, la normativa, prevede alcune limitazioni da rispettare affinchè non decadano le agevolazioni.

Agevolazione box di pertinenza

Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, N. 30/E del 01 febbraio 2008, chiarisce l’interpretazione dell’art. 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 inerente le agevolazioni prima casa, il credito Agevolazione bonus Box di pertinenzad’imposta e la pertinenza di una abitazione.

Per quanto concerne l’agevolazione predisposta dell'aliquota agevolata prevista dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, all’Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali) il parere dell’Agenzia delle Entrate è il seguente:

L’agevolazione c.d. prima casa è disciplinata dalla nota II-bis,dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, la quale prevede l’applicazione dei benefici fiscali agli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso ed agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.

Atteso ciò, si osserva che il comma 3 della nota II-bis stabilisce, altresì, che: Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato (...).

Il bonus prima casa dunque varrà anche per il garage. Detto questo, è necessario sottolineare che all’interno della Legge ci sono alcune limitazioni da rispettare affinché non decadano le agevolazioni. Sempre l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione, citata in precedenza, chiarisce:

Il successivo comma 4 prevede che: In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cAgevolazione bonus Box di pertinenzaui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico.

Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale
.

Secondo quanto spiega la stessa Agenzia delle Entrate, il regime agevolativio cd. prima casa può essere applicato, ricorrendone le condizioni, all'atto di acquisto di case di abitazioni non di lusso ed alle relative pertinenze, anche se acquistate con atto separato.

Il trasferimento dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'atto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito.

La decadenza dal beneficio non opera qualora, entro un anno dall'alienazione effettuata nel quinquennio, si proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (comma 4 della citata nota IIbis).

Inoltre, in forza della disposizione recata dall'art. 7 della legge n. 448 del 1998, viene riconosciuto un credito d'imposta qualora, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato fruendo dell'agevolazione prima casa, venga acquistata un'altra casa di abitazione non di lusso, beneficiando dello stesso regime di favore.


arch. Monica Pezzella

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