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Sappiamo che la certificazione energetica è tra i documenti che il proprietario di un immobile deve obbligatoriamente presentare in sede di compravendita: fino ad oggi, nel caso di edifici dalle scarse prestazioni energetiche, ad esempio quelli storici, era possibile produrre una semplice autocertificazione in cui il proprietario dichiarava l'appartenenza alla classe G, quella più bassa dal punto di vista energetico, e l'elevato livello di spesa per la gestione energetica dello stesso.
Ebbene, con ogni probabilità non sarà più possibile redigere tali autocertificazioni energetiche: il divieto in questione è contenuto in una bozza di decreto ministeriale che verrà emanato nei prossimi giorni. Ma come si è giunti a questa decisione improvvisa? In realtà il provvedimento si è reso necessario per rimediare alla procedura di infrazione che la Commissione Europea ha aperto nei confronti del nostro Paese a causa della incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Nello specifico, l'Unione Europea contesta proprio la possibilità, consentita ai proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di redigere questa dichiarazione con cui ci si limita ad indicare la classe energetica G, quella più bassa, per l'edificio in oggetto e che i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto sostenuti.
Questa procedura vìola l'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE che recitano: gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo (…). L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali.
La ragione di tale contestazione è dovuta al fatto che la semplice autocertificazione non consentirebbe al futuro acquirente né di comprendere l'entità del costo di gestione energetica né di acquisire utili informazioni in merito al miglioramento del rendimento energetico dell'edificio: verrebbe così a cadere l'utilità stessa della procedura di certificazione energetica.
Ma come risolvere il problema della certificazione per gli edifici cosiddetti energivori? La bozza prevede che in questo caso sia redatta una certificazione semplificata utilizzando il software gratuito Docet disposto da CNR ed Enea e seguendo la procedura indicata al punto E, paragrafo 5.2, dell'allegato A. Nella bozza saranno indicati anche gli edifici esentati dall'obbligo di certificazione energetica: in linea di massima si tratterà di casi in cui l'obbligo della redazione della certificazione decade per motivi tecnici o per i locali di servizio – depositi, cantine, box - in cui tale documento ai fini pratici risulta superfluo. Essa, infine, non andrà redatta in caso di scheletri strutturali o ruderi.
In realtà dal 29 agosto scorso già in Valle d'Aosta è entrato in vigore il divieto di presentare una Autodichiarazione di scadente qualità energetica dell'immobile che sostituisca il previsto attestato di certificazione energetica Beauclimat: la Legge regionale 26/2012 Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili ha in un certo senso anticipato gli intenti del Governo Nazionale che sta ultimando la bozza proprio in questi giorni.
All'interno della bozza di decreto in esame, infine, viene citata anche la nuova Direttiva 2010/31/CE che concerne il rendimento energetico nell'edilizia: a partire dal 2020 tutti gli edifici nuovi, o soggetti a ristrutturazioni rilevanti, dovranno essere ad altissima prestazione energetica mentre per quelli pubblici si comincerà nel 2018.
Per approfondire l'argomento, vi rimando agli articoli sulla certificazione energetica presenti sul sito.
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