La detrazione del 55% delle spese sostenute per la sostituzione dei serramenti e degli infissi, e' possibile, per gli edifici accatastati o con la richiesta di accatastamento in corso e con l'ICI pagata, se dovuta;
inoltre, l'edificio, deve essere dotato di impianto di riscaldamento funzionante;
la definizione di riferimento per impianto di riscaldamento e' fornita dal D.M. 192/05;
quest'ultimo, specifica, che l'impianto puo' avere anche un generatore termico diverso da quello utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, puo' essere utilizzato anche per la climatizzazione estiva e comprende tutti i componenti necessari alla produzione, distribuzione, immissione, controllo e regolazione dell'energia termica nell'edificio considerato.
È bene osservare che non sono considerati impianti termici: le stufe, i caminetti, gli apparecchi radianti portabili, gli scaldacqua e simili.
L’assimilazione di tali apparecchi agli impianti termici ai fini della detrazione, è possibile quando gli apparecchi sono fissi ed hanno la somma delle potenze termiche al focolare superiore ai 15 kW.
I serramenti e gli infissi che possono essere portati in detrazione devono appartenere ad edifici che anche se demoliti e ricostruiti o semplicemente ristrutturai devono rispecchiare fedelmente i volumi e le sagome preesistenti;
gli infissi ed i serramenti devono delimitare ambienti esistenti verso ambienti non riscaldati o verso l’esterno;
i valori di riferimento per le trasmittanze sono quelli indicati nel D.M. 26.01.2006.
Nel rispetto dei vincoli descritti, per l’intervento di sostituzione di infissi e serramenti, articolo 1 comma 347 della legge finanziaria 2007, possono essere portati in detrazione tutti gli elementi e gli accessori sostituiti con gli infissi (o con i vetri) e correlati ad essi o alle loro funzioni:
scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti, etc.
Eventuali elementi oscuranti non devono essere trascurati nella valutazione complessiva delle trasmittanze per rispettare i limiti descritti dalla legge.
Documentazione
L’asseverazione di un tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale riporta tutti i dati dell’edificio e dell’intervento effettuato, evidenziando i valori di trasmittanza dei serramenti e degli infissi che hanno come limite superiore quelli descritti dal D.M. 26.01.2010.
L’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore degli infissi che descrive il rispetto, per la trasmittanza, degli stessi valori su descritti.
Inoltre, il valore di trasmittanza degli infissi e dei serramenti può essere stimato utilizzando l’algoritmo messo a disposizione dall’ENEA, il documento che descrive tali valori dovrà essere integrato:
alla documentazione realizzata dal produttore degli infissi;
nell’asseverazione del tecnico abilitato o in un’autocertificazione del produttore.
Come per gli altri interventi di riduzione della spesa energetica degli edifici, che possono essere detratti, anche per gli infissi ed i serramenti è possibile in sostituzione all’asseverazione del tecnico avvalersi della dichiarazione di conformità al progetto resa dal direttore dei lavori nel rispetto del D.Lgs. n° 192/05;
inoltre, l’asseverazione può essere inserita nella relazione descrivente le misure adottate per il contenimento della spesa energetica secondo la legge n. 10 del 1991 e successive integrazioni e modifiche, tale relazione dovrebbe essere consegnata alle amministrazioni competenti.
Devono inoltre, essere conservate le fatture relative agli interventi ed i bonifici di pagamento che riportano tutte le informazioni che individuano univocamente l’intervento.
Tutta la documentazione necessaria per la detrazione deve essere inviata via telematica all’ENEA e deve essere conservata la relativa ricevuta informatica con il codice identificativo della pratica (CPID) il sito di riferimento per gli interventi terminati nel 2011 è http://finanziaria2011.enea.it, l’invio deve essere effettuato entro 90 giorni dal collaudo dei lavori effettuati che ne sanciscono la fine.
ing. Vincenzo Granato