Leggi e Norme di Riferimento
Le attuali leggi vigenti in materia di risparmio energetico e riduzione della spesa energetica degli edifici, rendono l’operazione di sostituzione della caldaia un'operazione che merita particolari attenzioni.
Le principali disposizioni legislative di riferimento sono:
la legge n° 10/91, D.M. 192/05, D.M. 311/06, D.P.R. 59/2001 per il risparmio e
nergetico;
il D.M. 37/08 (ex legge 46/90) per la realizzazione degli impianti tecnologici secondo la regola dell’arte;
le norme UNI CIG 7129 /08 per la realizzazione degli impianti gas ad uso civile per potenze minori ed uguali a 35 kW.
Sostituendo il generatore di calore per casa propria, comunemente detto caldaia, ci sono due possibili condizioni, previste dalle leggi, che si possono verificare:
la prima condizione è quella nella quale ci si avvale di un progettista abilitato, che dovrà valutare il rendimento medio stagionale tenendo conto del fabbisogno annuale di energia primaria dell’edificio servito dalla stessa caldaia; per energia primaria si intende un’energia presente in natura senza la necessità di ulteriori trasformazioni per poter essere utilizzata.
La seconda condizione è quella nella quale si evita il suddetto calcolo termico perché si verificano le seguenti condizioni:
la caldaia installata ha un rendimento utile, al 100% della potenza, pari almeno a 90 + 2 logPn2 e siano installati una centralina di termoregolazioni in ogni unità immobiliare, dei dispositivi modulanti (con variazione continua tra i livelli di temperatura e non del tipo a stadi) per la regolazione automatica della temperatura in ogni locale dell’edificio o in ogni zona (se l’edificio è suddiviso in più zone termiche) non trascurando gli apporti di calore gratuiti legati alle caratteristiche di orientamento geografico dell’edificio.
Caldaie di Tipo B
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Le caldaie di potenza minore o uguale a 35 kW sono di due tipi: le caldaie di tipo C e le caldaie di tipo B. Le caldaie di tipo C sono quelle a camera stagna di combustione e a tiraggio forzato, esse offrono una maggiore sicurezza rispetto alle caldaie di tipo B, queste ultime sono a camera aperta e a tiraggio naturale dei fumi della combustione.
In generale, non è più possibile installare caldaie di tipo B anche nei casi di sostituzione di caldaie dello stesso tipo, così come non è più possibile realizzare dei sistemi di scarico dei fumi di combustione a parete, in tutti i casi di installazione o di sostituzione di caldaie occorre prevedere dei sistemi di scarico a tetto per i fumi della combustione.
Solo in casi particolari è possibile andare in deroga rispetto alle suddette indicazioni: come nel caso in cui esistono canne fumarie collettive ramificate, delle quali ne deve essere verificata la sicurezza e l’efficienza; tali canne fumarie venivano, generalmente realizzate negli anni passati, insieme agli edifici con elementi prefabbricati; un caso nel quale non è possibile scaricare a tetto i fumi della combustione, è quello che si presenta quando occorre salvaguardare le facciate di particolari edifici come spesso accade nei centri storici.
Anche nei suddetti casi di sostituzione di caldaie tipo B con caldaie dello stesso tipo, queste ultime devono avere, comunque, un rendimento al 30% della potenza nominale, non inferiore a 85 + 3logPn.
È bene osservare che i casi descritti fanno riferimento a leggi e norme valide sul territorio nazionale, ma potrebbero localmente esistere dei regolamenti più restrittivi in particolari regioni; inoltre, in ogni caso le deroghe rispetto alle citate leggi e norme di riferimento devono sempre essere dettagliatamente descritte e giustificate da relazioni tecniche redatte da professionisti abilitati.
ing. Vincenzo Granato