Modalità per la comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali sussistono le condizioni per accedere alle agevolazioni.
Il 30 aprile è stata pubblicata la terza Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanza, 30 aprile 2009, prot. 35256, recante Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa e che segue le due circolari del 28 dicembre 2008 e del 13 febbraio 2009.
In essa il direttore dell'Agenzia delle entrate, ha adottato un provvedimento, in data 4 marzo 2009, con il quale ha stabilito le modalità per la comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali sussistono le condizioni per accedere alle agevolazioni.
Il direttore dell'Agenzia precisa che i soggetti aventi diritto alle agevolazioni, ma non inclusi nell'elenco, possono chiedere l'applicazione dei benefici di legge mediante autocertificazione.
Ecco le indicazioni da seguire per effettuare domanda di richiesta estrapolate direttamente dalla Circolare:
Istruzioni applicative:
l. Le banche e gli intermediari finanziari concedono i benefici sulla base del elenchi comunicati dall'Agenzia, senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati. 2. l soggetti interessati per i quale ricorrano i requisiti di cui all'art. 2 del decreto legge, e che non siano inclusi nell'elenco dell'Agenzia delle entrate, possono presentare, entro il 31 gennaio 2010, apposita istanza alla banca o all'intermediario finanziario, allegando idonea autocertificazione. Analoga istanza potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco dell'Agenzia delle entrate: in tal caso l'istanza dovrà essere preceduta da un'apposita variazione all'elenco da parte dell' Agenzia, su richiesta dell' interessato.
3. Per i mutuatari titolari di un conto corrente presso una banca diversa dalla mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata; ove ciò non sia possibile, il contributo deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari ali' l ,38% - corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d'Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 - per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito.
4. Qualora il mutuo risulti intestato a due o più mutuatari, di cui solo alcuni soddisfino i requisiti di legge, il contributo è riconosciuto sulla quota della rata corrispondente alla quota degli intestatari in possesso dei requisiti sul totale degli intestatari.
20/08/2010
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Pubblicato in Gazzetta il decreto relativo al Fondo di solidarieta' per i mutui prima casa, che entrera' in vigore dal prossimo 2 settembre....
23/10/2009
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Un provvedimento che sarà operativo dal gennaio 2010 e potrà essere richiesto presso le banche che aderiranno all'accordo interposto dal Comitato Esecutivo dell'ABI....