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APE anche per edifici non trasferiti

Il Consiglio del Notariato ha diffuso un documento, secondo il quale l'APE deve essere predisposto anche in alcuni casi nei quali non c'è trasferimento dell'immobile.
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L'Attestato di Prestazione Energetica (APE), che ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), è un documento obbligatorio in caso di trasferimento di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, quindi vendita, locazione e adesso anche donazione.

Esso è previsto in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. 192/2005 per tutti gli edifici che consumano energia, per cui non è necessario per quegli edifici che non prevedono consumi energetici.

Attestato di Prestazione EnergeticaTuttavia in questi giorni il Consiglio del Notariato ha diffuso un documento, secondo il quale l'Attestato deve essere predisposto anche in alcuni casi nei quali non c'è trasferimento dell'immobile.

Si tratta dello studio 657 – 2013/C approvato dall'Area Scientifica - Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013, che fa seguito alle Prime note interpretative relative alla allegazione dell'APE a pena di nullità pubblicato la scorsa estate.

In base a questo documento il Consiglio afferma che l'Attestato deve essere predisposto oltre che per tutti i nuovi edifici, anche per quelli ristrutturati e per gli immobili pubblici.
Infatti, secondo il Notariato, la presenza dell'APE è dovuta non soltanto per un presupposto di tipo contrattuale, che si mette in atto in caso di affitto o vendita, ma anche in base ad uno di tipo oggettivo, che è dovuto alle caratteristiche specifiche dell'edificio.

Lo studio si articola nei seguenti paragrafi:
1. La certificazione energetica: normativa, scopi e funzioni
2. L'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica
3. L'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica
4. L'obbligo di consegna dell'attestato di prestazione energetica
5. Esclusioni dall'obbligo di dotazione e dall'obbligo di allegazione
6. La dichiarazione di ricevuta informativa
7. La validità temporale dell'attestato di prestazione energetica
8. I soggetti certificatori


APE per edifici di nuova costruzione


Per edifici di nuova costruzione per i quali è obbligatorio l'Attestato di prestazione energetica, si intendono quelli per i quali è stato richiesto permesso di costruire o presentata denuncia di inizio attività, dopo l'8 ottobre 2005.

È importante sottolineare che la data da considerare è quella della richiesta del titolo abilitativo e non quella del rilascio.

Questi edifici devono essere dotati dell'APE prima del rilascio del certificato di agibilità, per il quale esso costituisce un presupposto e il documento deve essere prodotto a cura del costruttore.


APE per edifici ristrutturati


L'APE è richiesto anche in caso di ristrutturazione di un edificio, ma deve trattarsi di un intervento di ristrutturazione importante.

Il Notariato chiarisce che con questo termine devono intendersi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, che coinvolgano almeno il 25% dell'involucro complessivo dell'edificio.
Quindi la definizione non è strettamente legata al quella di ristrutturazione edilizia, ma comprende tutti quegli interventi così definiti dal decreto legge 63/2013 (cosiddetto Ecobonus).
Invece in precedenza l'obbligo in caso di ristrutturazione sorgeva solo per edifici superiori ai mille metri quadri e per interventi che riguardassero l'intero involucro edilizio o la demolizione e ricostruzione.

Si tratta quindi di interventi che, a titolo esemplificativo, possiamo indicare come il rifacimento di intonaci e tinteggiature esterne, di impermeabilizzazione del tetto o di isolamento delle pareti, mentre non sono contemplati interventi sulle singole unità immobiliari.

Anche in questo caso, in analogia alle norme vigenti per i nuovi edifici, l'Attestato deve essere rilasciato prima del certificato di agibilità ed essere prodotto a carico del costruttore.

Sempre in analogia a quanto previsto per i nuovi edifici, anche se in questo caso non è espressamente previsto dalla legge, il Consiglio ritiene che questo obbligo deve scattare per le ristrutturazioni importanti, per le quali è stato richiesto un permesso di costruire, o presentato Dia o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dopo l'8 ottobre 2005.


APE per edifici pubblici


APE per edifici di nuova costruzioneL'obbligo di dotarsi dell'APE è previsto anche per gli edifici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico aventi una superficie utile totale superiore ai 500 metri quadri.

L'Attestato deve essere predisposto entro il 4 dicembre 2013, cioè entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ecobonus.

Dal 9 luglio 2015, poi, il limite di 500 mq verrà abbassato a 25o mq.

Nel caso di edifici pubblici l'Attestato deve essere affisso ed esposto in un luogo chiaramente visibile al pubblico.


APE in caso di trasferimento dell'immobile


Ricordiamo che, in caso di trasferimento a qualunque titolo di un immobile, l'Attestato è obbligatorio per tutti gli edifici e quindi non solo per quelli descritti nei precedenti paragrafi.

I notai chiariscono che gli immobili devono essere non solo dotati dell'Attestato in caso di atto di trasferimento o preliminare di vendita, ma tale documento deve essere anche allegato.

In caso di trasferimento di un immobile che in già precedenza fosse stato trasferito con l'allegazione di tale documento è necessario allegare una nuova copia, e non è sufficiente richiamare il precedente.

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APE anche per edifici non trasferiti
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