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Acquisto arredamento, garanzie di conformità alla luce della riforma codice del consumo

L'acquisto di arredamento per la propria abitazione consente al consumatore di esercitare determinati diritti rafforzati dalle innovazioni al codice del consumo.
Pubblicato il

Nozione di bene di consumo


Per quanto riguarda la garanzia di conformità, l'arredamento rientra senza dubbio nel concetto di bene di consumo di cui all'art. 128 del codice del consumo (D.lgs 206 del 2005), per il quale per la garanzia di conformità l'art. 128, co. si intende per:

Arredamentoa) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l'energia elettrica.

Dunque la definizione è così generica da ricomprendere certamente i beni di arredamento, altresì specificando una caratterstica tipica di detti beni: l'assemblaggio.

Tra le novità della riforma del codice del consumo vi è l'obbligo, in capo al venditore, di informare l'acquirente, prima dell'acquisto, della tutela offerta dalla garanzia di conformità (ex nuovi artt. 48 e 49). Si badi: a questo genere di acquisti se interamente effettuato nei locali commerciali non si applica la disicplina del diritto di recesso.


Nozione di conformità


La garanzia di conformità è disciplinata dagli articoli 128-135 del codice del consumo.

È obbligo del venditore consegnare al consumatore beni che siano conformi al contratto di vendita.

Il concetto di conformità ci è fornito dall'art. 129, codice del consumo, ai sensi del quale si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Ne consegue che, dimostrate dette circostanze, si dà per presunta la non conformità, o la conformità del bene. La legge esclude il difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Quanto ai beni installati, concetto di rilievo per l'arredamento, il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.


Nozione di garanzia e diritti del consumatore


Arredamento domesticoCosa accade se il bene acquistato non è conforme? Lo prevede l'art. 130 codice del consumo, per il quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Il consumatore potrà scegliere tra le due prime opzioni (riparazione o sostituzione), senza spese, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese da cui deve essere esente il consumatore si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Le disposizioni sul vizio di conformità non escludono nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.

Si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita, ove compatibili con quanto previsto agli artt. 128-135, codice del consumo.

Nel caso di mobili realizzati su misura, alla garanzia sulla vendita si aggiungono le norme sul contratto d'opera e sul contratto di appalto.

Il venditore risponde del difetto di conformità quando questo si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione legale diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti derivanti dalla garanzia purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

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Acquisto arredamento, garanzie di conformità alla luce della riforma codice del consumo
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