• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

Fusione di due unità immobiliari: cosa c'è da sapere

La fusione di due o più unità immobiliari ha un grande vantaggio: dare maggior spazio alle esigenze della famiglia, conservando i vantaggi destinati alla prima casa.
Pubblicato il / Aggiornato il

Fusione o accorpamento immobiliare?


Avere una casa grande, con tanto spazio a disposizione, capace di soddisfare le svariate esigenze di una famiglia, è un desiderio comune a molti.

Per tutti coloro che possiedono una casa di modeste dimensione, nulla è perduto.
Nel caso in cui chi abita sopra, sotto o accanto decida di vendere, l'intera unità immobiliare o parte di essa, è concretamente fattibile un ampliamento.

Acquisto di immobile o parte di esso per fusione

L'unione, quindi, di due o più unità immobiliari che siano adiacenti, ovvero sullo stesso piano o su due piani sovrapposti, è definita fusione o accorpamento immobiliare.
Nel caso due appartamenti siano contigui, adiacenti, comunicanti o confinanti tra loro, accatastati come unità immobiliari distinte, è dunque possibile fonderli, per dare origine a un'unica abitazione e poter quindi continuare a beneficiare della agevolazioni riservate alla prima casa, tra cui la cancellazione dell'IMU.

Viceversa, qualora si acquisti un secondo immobile e non si proceda all'accorpamento, non si potrà beneficiare dei vantaggi riservati alla prima casa.
Per accorpare due unità immobiliari è necessario che il proprietario sia unico e che si effettuino tutti i lavori necessari, come la variazione di tramezzi, le aperture ed eventuali modifiche degli impianti elettrici, per dimostrare che l'immobile è effettivamente uno solo.

Comprare una porzione di immobile


Una alternativa valida, qualora non sia disponibile l'intero appartamento contiguo, o non si abbia la possibilità economica di acquistarlo per intero, è quella di acquistare, solo una porzione di immobile contigua alla propria e poi procedere all'accorpamento.

La procedura è la stessa dell'accorpamento tra due appartamenti e richiederà per diventare effettiva, così come nel caso dell'acquisto dell'intera unità immobiliare, la presentazione del progetto, la dichiarazione al Comune di inizio lavori e la pratica di fusione catastale.

In questo caso particolare entrambe le rendite catastali subiranno una modifica, l'immobile ampliato, ovviamente aumenterà la sua rendita conseguente alla fusione, mentre l'appartamento che è stato ridotto diminuirà la sua rendita conseguente al frazionamento, con rideterminazione anche dei rispettivi millesimi di proprietà.


Fusione immobili: quando si può fare?


Condizione necessaria per operare una fusione di due o più unità immobiliari, è che queste siano collocate su uno stesso piano o anche su piani diversi ma sovrapposti e che risultino appartenere al medesimo proprietario.

Casi in cui è possibile la fusione immobiliare

Fusione immobili: quando non si può fare?


In merito ai casi in cui non sia ammissibile la fusione di due unità immobiliari l'Agenzia delle Entrate nella circolare N. 27/E del 13 giugno 2016 ha chiarito che:
- non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomiafunzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.

Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare, che venga specificato nelle note e in planimetria la porzione di unità immobiliare relativa alle due parti e la rendita di competenza associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede a inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, una annotazione in cui viene indicata l'unione di fatto dei due subalterni e la rendita attribuita a ciascuna porzione di unità immobiliare ai fini fiscali.


Fusione immobili ai fini fiscali: cosa significa


Ai fini fiscali la fusione o accorpamento di due unità immobiliari in una nuova e unica unità è concesso a patto che siano eseguiti i necessari lavori di adeguamento e venga successivamente effettuata iscrizione in Catasto edilizio urbano con la categoria più appropriata relativamente alle caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso.
La fusione di due o più immobili, consente dunque di costituire una unità immobiliare, ovvero di costituire una nuova unica particella o subalterno catastale che comprende le due di partenza.

In questo modo alla nuova particella generata corrisponderà un rendita catastale dell'immobile proporzionalmente maggiore rispetto alla precedente, poiché è variata la consistenza, ma di contro si otterrà un risparmio fiscale nettamente superiore all'aggravio di spese dovuto all'aumento di metratura dell'immobile.

Un elemento da non sottovalutare in questo tipo di operazioni è quello legato all'aumento di superficie conseguente alla fusione. Una delle condizione fondamentali affinché la nuova unità immobiliare non diventi un bene di lusso, e quindi perda le agevolazioni di prima casa, è infatti che la superficie non superi i 240 mq complessivi.

Si ricorda infatti che rispetto alle imposte IMU e TASI, si procede quindi secondo la regola generale:

1. l'esenzione è riconosciuta se l'abitazione principale è classificata nelle categorie catastali da A2 ad A7;

2. l'esenzione non è riconosciuta per quelle unità immobiliari accatastate come immobile di lusso e/o di pregio, cioè che rientrano nelle categorie A1, A8 e A9.


Come procedere alla fusione di immobili


L'accorpamento di due unità immobiliari è considerato un intervento di manutenzione straordinaria, pertanto per realizzarlo è necessario presentare al Comune una delle due seguenti pratiche:

- CILA, Comunicazione di Inizio Lavori, nel caso in cui i lavori non richiedano interventi sulle parti strutturali, ad esempio aprire un vano in un muro non portante;

- SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel caso in cui i lavori richiedano interventi sulle parti strutturali, ad esempio aprire un vano porta in un muro portante o costruire una scala per collegare due appartamenti sovrapposti.

Scala di collegamento tra due unità immobiliari sovrapposte
Terminati i lavori, il tecnico incaricato comunicherà la variazione catastale avente per oggetto la fusione, che consisterà praticamente nella soppressione dei subalterni identificativi delle unità immobiliari esistenti prima dei lavori e la conseguente individuazione di un nuovo subalterno identificativo della nuova unità immobiliare derivata dalla fusione.


Fusione immobili e bonus ristrutturazioni


L'accorpamento o anche il frazionamento di due unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per cui è tra gli interventi che godono della detrazione fiscale IRPEF prevista dal Bonus casa, su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

Il D.L. Sblocca Italia 133/2014 ha infatti specificato che rientrano nella manutenzione straordinaria i lavori di frazionamento/accorpamento con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superficie delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, a patto che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

riproduzione riservata
Accorpamento di due unità immobiliari
Valutazione: 3.37 / 6 basato su 112 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
  • Freddie1
    Freddie1
    Domenica 4 Febbraio 2024, alle ore 00:06
    Ho un immobile per il quale ho usufruito del beneficio prima casa in un comune diverso da dove ora risiedo.ho intenzione di acquistare un immobile contiguo a quello dove ho residenza e che ho acquistato senza beneficio prima casa.
    Nell'atto di rogito inserirò che acquisto con l'intento di fare fusione e chiedo beneficio prima casa impegnandomi a vendere entro 1 anno il primo immobile per il quale avevo usufruito del beneficio.
    È una cosa fattibile?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Freddie1
      Lunedì 5 Febbraio 2024, alle ore 12:03
      Sì, è possibile, purchè venga soddisfatto l'impegno di alienare l'immobile acquistato in precedenza con i benefici "prima casa", entro un anno dal nuovo rogito.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Ada Ettorre
    Ada Ettorre
    Giovedì 25 Gennaio 2024, alle ore 14:34
    Salve. Ho letto attentamente articolo e commenti, ma non ho trovato una risposta alle mie domande. Io e il mio compagno viviamo in una casa di proprietà al 50%, nel 2021 abbiamo acquistato l'appartamento sito sopra di noi, abbiamo fatto i lavori e unito i due appartamenti con una scala interna.Ci siamo impegnati di fondere i due appartamenti entro i termini, che scadranno a dicembre 2024.In sede di atto di compravendita è stato sottoscritto che avremmo usufruito delle agevolazioni per la prima casa. Mi chiedo se dobbiamo pagare IMU E TARI per l'anno 2022 e 2023 per questo secondo appuntamento o siamo esenti perché rientrano tra le agevolazioni.Grazie 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Ada ettorre
      Giovedì 25 Gennaio 2024, alle ore 17:32
      Le agevolazioni prima casa non esentano dal pagamento dei tributi locali come l'Imu e la Tari e vanno calcolati fino al giorno dell'avvenuta presentazione della variazione catastale che, per legge, deve avvenire entro i 30 gg. dalla data di dichiarazione di ultimazione lavori presentata in comune.
      Per cui se i lavori sono terminati da tempo e la variazione al catasto della nuova consistenza non è stata ancora presentata, è tenuta a pagare le imposte comunali fino ad oggi.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mark01
    Mark01
    Mercoledì 18 Ottobre 2023, alle ore 17:37
    Sono proprietario di un appartamento e il vicino ha deciso di vendere il suo, adiacente al mio.
    Sono intenzionato ad acquistarlo per unirli e fare una fusione, ma mentre l'appartamento di mia proprietà è intestato solo ed esclusivamente a me, l'altro che acquisterei dal vicino verrebbe intestato 50 e 50 tra me e la mia futura moglie.
    Ora, è possibile eseguire la fusione?
    Oppure occorre che entrambi gli alloggi siano cointestati tra i coniugi?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mark01
      Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 15:24
      No!
      Per procedere alla fusione l'intestazione dei due immobili deve essere la stessa.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Marco Francesco Lorenti
        Marco Francesco Lorenti Pasquale
        Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 15:41
        Esiste però l'unione di fatto ai fini fiscali.
        Circolare Agenzia delle Entrate n. 27E del 13 giugno 2016. o sbaglio? 
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Marco francesco lorenti
          Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 18:42
          Si, esiste questa possibilità di beneficiare dell'esenzione Imu.
          Questa che Lei vorrebbe intraprendere è una condizione ibrida in quanto non è una vera fusione con la conseguente soppressione di un subalterno.
          In pratica rimangono in essere entrambe le unità immobiliari ma con la condizione di subalternità di una rispetto all'altra se, però, sono state eseguite opere come l'accorpamento degli impianti, l'eliminazione della doppia cucina, ecc. attraverso la presentazione al comune di una Cila/Scia e le variazioni catastali susseguenti.
          Pertanto vanno eseguiti lavori di edilizia per accorpare in un unico immobile tutti gli impianti e le varie utenze. 
          A conferma di quanto prima, Le riporto quanto dispone la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 13 giugno 2016 al punto 1.7,  a seguito di un interpello presentato, scrive:
          - "Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare: l'utilizzo della causale di presentazione "Altre", nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.";l'inserimento, nel riquadro "Note relative al documento", della dizione "Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali";la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell'intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;ai fini del classamento, l'attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte. L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali" - .
          La perdita della funzionalità di una delle due unità immobiliari comporta anche la variazione anagrafica con la fusione dei nuclei familiari.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Deborah1
    Deborah1
    Lunedì 9 Ottobre 2023, alle ore 15:07
    Abbiamo acquistato l'immobile attiguo al nostro, aperto la CILA, fatto i lavori.
    Unito fisicamente i due immobili ed inoltrato tutta la documentazione alla geometra che si sta occupando della pratica di fusione.
    Oggi quest'ultima ci ha richiesto un incontro urgente dicendo che tra i nostri immobili non è possibile effettuare una fusione in quanto il primo immobile era stato acquistato da mio marito da celibe ed il secondo da lui in separazione dei beni.
    Le due visure risulterebbero difformi: sullo storico della prima risulta "proprietà 1/1" sulla seconda "proprietà 1/1 in separazione dei beni".
    Mio marito è proprietario di entrambi gli immobili al 100% e sappiamo che - in regime di separazione dei beni - ogni coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei beni acquisiti prima del matrimonio e di quelli ottenuti durante il matrimonio,
    Potrebbe cortesemente aiutarci a capire come comportarci?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Deborah1
      Lunedì 9 Ottobre 2023, alle ore 19:23
      Da quanto da Lei esposto non è un problema di titolarità delle due unità immobiliari che sono legittimamente intestate a Suo marito.
      È un problema di allineamento della ditta catastale rispetto ai nuovi sistemi di acquisizione DocFa e va modificata facendo un apposito ricorso all'Agenzia del Territorio dove sono ubicati gli immobili, adducendo le valide motivazioni scritte, allegando una copia della Cila.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mari5
    Mari5
    Lunedì 11 Settembre 2023, alle ore 11:47
    Grazie per l'informazione.
    Stiamo preparanto una CILA per manutenzione straordinaria di un monolocale.
    Adiacente al monolocale c'era un wc di uso comune al piano che la signora ha comprato agli altri proprietari ma prima ha dovuto acatastarlo (ed è stato acatastarìto come f/4). Come si prosegue?
    Al momento di presentare la CILA per i lavori di manutenzione si dichiara la fusione deglli due subalterni (abatimento solo di tramezzo non portante) e poi si procede all'aggiornamento del catasto?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mari5
      Giovedì 14 Settembre 2023, alle ore 08:16
      La procedura la Lei descritta è corretta. 
      Avvii la pratica urbanistica al comune per fusione, al termine dei lavori è tenuto a presentare la variazione al catasto entro 30 giorni dalla dichiarazione di ultimazione lavori, altrimenti scattano le sanzioni amministrative fino a 1.000,00 euro.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Pino
    Pino
    Sabato 26 Agosto 2023, alle ore 12:26
    Sono unico proprietario di uno stabile per motivi di salute vorrei unire due appartamenti sovrastante in un unico tutto uguale civico e via cambia solo il sub nn necessità di nessun lavoro da fare accesso da unica scala.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Pino
      Lunedì 28 Agosto 2023, alle ore 09:54
      Sì, è possibile. La fusione, però, deve avvenire dall'interno con una nuova scala di collegamento.  Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Enzo
    Enzo
    Martedì 1 Agosto 2023, alle ore 20:39
    Ho acquistato un immobile adiacente al mio con l'intenzione di fonderlo in unico appartamento.
    Ho chiesto SCIA al comune e tutte le dovute documentazioni per iniziare i lavori. I lavori sono cominciati ma ad ora mi trovo di fronte un problema.
    I due immobili appartengono allo stesso foglio e particella catastale ma, ovviamente due sub diversi.
    Tuttavia risulta che un immobile, il mio, fa parte di un condominio mentre l'altro immobile (quello acquistato) non ha mai fatto parte del condominio avendo un accesso completamente indipendente.
    Ora gli altri condomini vogliono farmi causa in quanto sostengono che non posso aprire un varco nel muro perimetrale (anche se non è portante) poichè creo una servitu di passaggio.
    Leggendo su internet mi rendo conto che esistono delle sentenze che affermano quanto da loro detto.
    Tuttavia, mi domando, se entrambi gli immobili appartengono alla stessa particella, per quale motivo l'altro immobile non fa parte dello stesso condominio?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Enzo
      Mercoledì 2 Agosto 2023, alle ore 09:59
      Quanto Le hanno contestato i condomini è vero se siamo di fronte a due corpi di fabbrica diversi sia per tipologia che per epoca di costruzione.
      Se il fabbricato è un' unica costruzione e il solaio di piano è unico senza interruzioni, cioè non presenta giunti di dilatazione di affiancamento, la fusione tra i due subalterni si può fare, anche se sono due scale e due civici diversi.
      Ne parli con il tecnico da Lei incaricato Le potrà spiegare nel dettaglio.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Eleonora
    Eleonora
    Lunedì 26 Giugno 2023, alle ore 10:14
    Ad Aprile 2022 ho acquistato due immobili che si trovano uno sopra all'altro.
    Per poter usufruire dell'acquisto di prima casa mi sono impegnata che dovrò unire i due sub.
    Qual'é il termine entro il quale devo eseguire l'unione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Eleonora
      Mercoledì 28 Giugno 2023, alle ore 12:03
      Entro tre anni dalla data della stipula dovrà ultimare ogni opera, compreso la variazione catastale.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Samantha Vitale
    Samantha Vitale
    Lunedì 22 Maggio 2023, alle ore 21:20
    A luglio 2022 io e mio marito comproprietari abbiamo acquistato l'immobile a fianco al nostro per poter ampliare la superficie di casa.
    Stiamo facendo i lavori per la fusione catastale che deve avvenire entro luglio 2023 abbiamo usufruito delle agevolazioni prima casa anche con il mutuo proprio ai fini della fusione.
    Stiamo facendo tutto in regola con architetto e CILA aperta ma al CAF in sede di dichiarazione dei redditi mi hanno detto che dovremo richiedere il cambio di residenza, ma perché?
    Se l'indirizzo è lo stessi al nostro interno se ne aggiunge un altroNon ho ben capito perché sia necessario.
    Anche perché l'abitazione acquistata prima cosa diventerebbe?
    Qualcuno sa darmi una spiegazione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Samantha vitale
      Venerdì 26 Maggio 2023, alle ore 09:11
      Se il civico non cambia non deve fare nessuna variazione anagrafica. 
      In pratica se l'ingresso alla Sua abitazione rimane lo stesso di oggi, non deve apportare nessuna modifica.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
    • L1d1a
      L1d1a Samantha vitale
      Mercoledì 17 Gennaio 2024, alle ore 11:29
      Per l'acquisto del secondo immobile è stata pagata l'iva al 10% oppure dovendolo unire alla prima casa si paga l'Iva al 4%?
      rispondi al commento
      • Pasquale
        Pasquale L1d1a
        Mercoledì 17 Gennaio 2024, alle ore 12:08
        Se l'acquisto era mirato alla successiva fusione, promessa dichiarata nel rogito con l'impegno di procedere all'accorpamento entro 12 mesi o per giustificati motivi entro 36 mesi, l'iva al costruttore andava pagata al 4%. 
        Cordiali saluti.
        rispondi al commento
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
Torna Su Espandi Tutto
346.595 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI