ICI in caso di divorzio ed eredità
La legge prevede diversi casi all'interno dei quali alcune persone non devono pagare nulla.
Si avvicina il 16 dicembre giorno in cui bisogna pagare il saldo ICI ovvero l'Imposta comunale sugli immobili che i possessori di fabbricati e terreni agricoli edificabili della Repubblica Italiana devono pagare ogni anno sulla base della Dichiarazione ICI.
Non tutte le persone fisiche sono soggette al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente.
La legge prevede diversi casi all'interno dei quali alcune persone non devono pagare nulla.
L’esenzione dal pagamento dell’Ici vale per chi, in conseguenza di separazione o divorzio, risulta proprietario della casa coniugale, ma non assegnatario. 
In caso di divorzio o separazione, se la casa non è di pregio quindi appartenente alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli), e la casa viene assegnata alla moglie, il marito proprietario o usufruttario dell’appartamento non deve pagare il tributo statale.
Se invece si parla di categorie precedentemente elencate l’Imposta straordinaria sugli immobili va pagata.
In quest’ultimo caso è possibile usufruire di agevolazioni, detrazioni, esenzioni o aliquota ridotta, se e solo se non si è in possesso di un altro immobile utilizzato come abitazione principale nello stesso Comune in cui si trova quella in questione.
A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria e per coloro che hanno ereditato immobili nel 2008 la questione ICI diventa un pochino più complessa.
Il calcolo va effettuato alla data del decesso del defunto.
Il periodo successivo alla morte del testatore va pagato dagli eredi singolarmente in rapporto alla quota ereditata. Le frazioni di mesi superiori ai 15 gg vengono calcolati per eccesso e quindi corrispondenti ad un mese. 
Gli ereditari attraverso l’F24 oppure bollettino postale pagheranno la loro quota proporzionale.
Le successioni ereditarie comportano dunque questa piccola questione che è risolvibile con le norme di legge che regolano la materia.
Se l’erede legittimo è il coniuge che continua a vivere nella casa coniugale non appartenente alla categoria: abitazione signorile, villa o castello, nessuno pagherà l’Ici, a prescindere dalle quote di possesso.
Sul sito www.finanze.it è possibile trovare ulteriori spiegazioni in merito all’argomento esposto.
arch. Monica Pezzella
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